Compensazione fattura di acquisto con una posizione tributaria TARI
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUn ragazzo ha acquistato la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni. Non essendo stato residente dalla nascita ha dimostrato l'effettiva presenza sul territorio attraverso il libretto di vaccinazione. Ora dovendo procedere alla prima annotazione riguardante la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana sull'atto di nascita mi chiedo se devo modificare la formula che prevede nel testo la frase: "essendovi stato residente ininterrottamente"
Si tratta di una forma “condizionata” di ius soli, suscettibile di trovare applicazione soltanto in presenza dei tre suddetti requisiti: nascita in Italia, residenza ininterrotta fino al compimento della maggiore età, dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età.
Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 7 novembre 2007 ha, tuttavia, chiarito che l’iscrizione anagrafica tardiva di un minore presso un Comune italiano, può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). Pertanto, se in periodi successivi alla nascita si rilevano brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà produrre documentazione integrativa, quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la sua presenza in Italia.
In ogni caso la circolare precisa che l'iscrizione anagrafica deve essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima deve essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Su tale punto è intervenuta la giurisprudenza (Tribunale di Imperia, sentenza del 10 settembre 2012), pronunciandosi a favore di un'interpretazione estensiva della norma. Ad avviso dei giudici del tribunale ai fini della concessione della cittadinanza italiana, occorre valutare che l’interessato sia nato in Italia e vi abbia risieduto fino al compimento del 18° anno di età, in base a tutti gli elementi a disposizione (certificati anagrafici, di vaccinazione, medici, scolastici, ecc.) mentre la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita, costituirebbe soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, senza assumere valore esclusivo.
L'articolo 33 del Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (così detto Decreto del fare) ha previsto alcune semplificazione per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.
In primo luogo, recependo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, la norma ha chiarito che allo straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni chiede l’acquisto della cittadinanza, non sono imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.
Altre importante novità è contenuta nel secondo comma dell'articolo 33 il quale impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta anche oltre il diciannovesimo anno di età.
Per quello che riguarda la formula, la stessa non va modificata in quanto il fine ultimo ed il rispetto del periodo ininterrotto non sono in discussione
(parliamo comunque di residenza ininterrotta).
9 luglio 2020 Roberto Gimigliano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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