Spesa per il personale

Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
11 Luglio 2020

Alla luce delle nuove disposizioni dettate dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come attuato dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020, il concetto di "spesa di personale" indicato nel D.P.C.M. è diverso da quello considerato ai fini dell'art. 1 commi 557 e 557-bis e 562 della L. 296/2006 ai fini del contenimento della spesa di personale complessiva. Il dettato letterale dell'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. considera la spesa di personale "al lordo" di tutte le componenti "escluse" ai fini del contenimento complessivo di cui all'art. 1 commi 557 e 562 L. 296/2006. E' corretta tale lettura della norma? In particolare, nel caso di personale comandato presso altri enti (segretario in convezione), le spese ed i relativi trasferimenti a rimborso come vanno considerati?

Risposta

Si conferma che la determinazione della spesa di personale, come quantificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto FP 17 marzo 2020, è diversa da quella prevista dall'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della legge n. 296/2006: a differenza del precedente sistema di calcolo infatti il decreto impone di considerare tutti gli impegni di competenza relativi alla spesa di personale come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, comprensivi degli oneri riflessi, al netto solamente dell'IRAP (e non anche delle spese che, ai fini del citato comma 557, venivano invece escluse, come ad esempio le spese per le categorie protette e per i rinnovi contrattuali).

Per assicurare uniformità nei comportamenti applicativi degli enti, la successiva circolare interministeriale ha poi specificato che gli impegni di competenza da considerare, riguardanti la spesa complessiva del personale, sono quelli relativi alle voci riportate nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Dalle puntuali indicazioni recate dalla circolare citata deriva che nel caso di utilizzo di personale condiviso da più enti, come nel caso del comando e del segretario comunale in convenzione, la relativa spesa deve essere totalmente computata dall'ente capofila, il quale potrebbe trovarsi ad essere penalizzato qualora a fronte di tale spesa, che va rilevata dall'ultimo esercizio rendicontato, le corrispondenti poste rettificative (cioè i rimborsi da parte degli altri enti) non siano presenti in tutti e tre gli esercizi che concorrono a determinare la media degli accertamenti di competenza degli ultimi tre rendiconti approvati; di converso la spesa inerente i rimborsi - pur potendosi considerare sotto il profilo sostanziale una spesa di personale - non viene invece computata da parte degli enti diversi dal capofila (che quindi vengono previlegiati dal nuovo metodo di calcolo), in quanto la stessa non risulta ricompresa nel macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente) ma, trattandosi di un trasferimento, trova allocazione al macroaggregato 104 (trasferimenti correnti).

8 luglio 2020          Ennio Braccioni

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