Rettifica atti di nascita

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
09 Luglio 2020

Ad un bambino di cittadinanza indiana nato nel 2016 e registrato con cognome "A" E nome "B" "C" come dichiarato dal padre al momento della denuncia di nascita, quando ha fatto il suo passaporto indiano il nome è stato invertito in "C" "B" probabilmente perché così lo prevede il suo Stato. Ora per correggere l'atto di nascita è necessario che il genitore ci presenti la dichiarazione consolare? Cosa deve indicare tale dichiarazione? Quale formula usare per l’annotazione?

Risposta

Riguardo la rettifica dei dati di nascita occorrono alcuni documenti:

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.

Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”.

Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare.

Nei paesi nei quali  tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare. Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.

Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla tariffa consolare attualmente vigente. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia. I Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sono:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela. L’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno dei sopra indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/ certificato del Consolato che attesti le regole di stato civile applicate dal loro Stato (specificare le esatte generalità del richiedente ed eventualmente quelle dei genitori).

Tali documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione o della stessa autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, che provvede alla legalizzazione, o tradotti in Italia da un traduttore ufficiale che renderà poi la traduzione giurata in Tribunale.

La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali ratificate anche dall'Italia che escludono la necessità di legalizzazione degli atti dalle relative autorità. 

E' bene ricordare che, in ogni caso, il cittadino straniero, riguardo alle proprie generalità, resta soggetto esclusivamente alla legge dello Stato di appartenenza anche dopo l'evento nascita ed a prescindere dalla formazione del relativo atto: le eventuali variazioni di nome o cognome che dovessero avvenire secondo la normativa del proprio ordinamento andranno riportate anche negli atti e documenti che lo riguardano, in applicazione del principio di carattere generale sancito dall'art. 24 della legge 218/1995.

"Può capitare che il cittadino straniero subisca un cambiamento di generalità, secondo l'ordinamento dello Stato d'appartenenza. Nel rispetto delle indicazioni dell'art. 24 della legge 218/1995, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate negli atti anagrafici mentre, per eventuali atti di stato civile formati in Italia, si effettuerà annotazione marginale, nella quale si dovrà far risultare il cambiamento intervenuto. A tal fine si utilizzerà una formula che presenti analogia con il caso concreto." (pag. 103 del Massimario. Qualsiasi cambiamento avvenga nelle generalità dello straniero, in applicazione della legge del proprio Stato, dovrà essere riconosciuto efficace anche per il nostro ordinamento, senza poter in alcun modo entrare nel merito su quando disposto dalla normativa dello Stato estero. A tal fine, la modalità operativa indicata, la procedura da seguire, prevede sempre la semplice annotazione marginale, magari adattando una formula già esistente: apponendo l'annotazione si riporterà la modifica, disposta dall'ordinamento straniero, negli atti che riguardano l'interessato, risultanti nell'archivio dello stato civile. 

8 luglio 2020                 Roberto Gimigliano  

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