Rinuncia all'appalto

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
10 Luglio 2020

Contratto di servizio pulizia locali comunali affidato mediante rdo. La ditta affidataria dopo circa un mese e mezzo comunica la rinuncia all'affidamento con un preavviso di 10 giorni. Il bando non disciplinava tale eventualità nè prevedeva cauzioni a garanzia. Si chiede se sia possibile o doveroso affidare il servizio al secondo classificato e in tal caso a quali condizioni (sulla base del ribasso del primo classificato o sulla base dell'offerta proposta).  Si chiede inoltre se l'Ente possa esperire direttamente una nuova procedura e richiedere alla ditta affidataria di garantire il servizio sino a nuova aggiudicazione.

Risposta

L’impresa aggiudicataria del servizio, una volta sottoscritto il contratto, non può sciogliersi unilateralmente dal contratto. Qualora abbandoni il servizio, l’Ente potrà agire in giudizio (innanzi al Giudice civile) per far dichiarare risolto il contratto per inadempimento e potrà escutere la polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali, oltre alla denuncia penale per interruzione di pubblico servizio.

Prima di giungere a dette estreme conseguenze, la stazione appaltante diffiderà l’attuale affidatario del servizio.

Tuttavia, in caso di persistenza della condotta inadempiente, occorrerà procedere alla risoluzione contrattuale. In tale caso, l’art. 110 del Codice dei contratti consente alla stazione appaltante di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. In tale caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Se alcuno dei soggetti partecipanti alla gara intenda subentrare a dette condizioni, si potrà procedere ad affidamento diretto ad altra impresa, ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. c) del Codice ossia nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore.

07 luglio 2020            Eugenio De Carlo

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