Lmiti per le assunzioni a tempo determinato

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Luglio 2020

Alla luce di quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, che ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, e nuovi criteri resi attuativi con l'apposito DPCM 17 marzo 2020 quali sono i limiti attuali per le assunzioni a tempo determinato? Se il limite di spesa è ancora quello di cui al comma 28, dell’art. 9, D.L. n. 78/2010, conv. Legge n. 122/2010, il cosiddetto "scavalco di eccedenza" ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 è da ricomprendere ?

 

Risposta

Il DM interministeriale del 17.4.2020 definisce le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, mentre l’art. 9, comma 28, del d.l. 31/05/2010, n. 78 convertito dalla l. 30/07/2010, n. 122 riguarda il c.d. lavoro flessibile o a tempo determinato. Con  la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”. Pertanto  le spese per il personale utilizzato “a scavalco d’eccedenza”, cioè oltre i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell’aggregato “spesa di personale”, rilevante ai fini dell’art. 1, comma 557, legge 296/2006. 

7 luglio 2020       Eugenio De Carlo

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