Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La “perdita di chance” del dipendente leso da un comportamento illegittimo della PA
Servizi Comunali Inquadramento Responsabilità amministrativaApprofondimento di Vincenzo Giannotti
La “perdita di chance” del dipendente leso da un comportamento illegittimo della PA.
Vincenzo Giannotti
La questione sottoposta all’attenzione del giudice di legittimità riguarda sia il comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, la quale abbia privato il dipendente di una sua possibile carriera, sia la quantificazione del danno subito dal dipendente che sia stato leso dallo sleale comportamento della stessa Amministrazione. Nel caso di specie la Cassazione (sentenza n.12028/2020 – nel file allegato) ha confermato il risarcimento del danno disposto dalla Corte territoriale per avere la PA negato, pur in presenza dei requisiti richiesti dal bando di progressione verticale, ad alcuni candidati interni, di partecipare al concorso di riqualificazione interno a due categorie superiori (cosiddetto doppio salto) riconducendo la loro selezione, in modo illegittimo, alla sola partecipazione alla categoria economica immediatamente superiore.
La condanna del Ministero
Un Ministero è stato condannato dalla Corte di appello a risarcire alcuni candidati che, pur possedendo i requisiti, non sono stati ammessi ai percorsi di riqualificazione, possedendo la categoria B1, per il passaggio alla categoria B3, ammettendoli esclusivamente alla categoria economica immediatamente superiore B2. I giudici di appello, hanno liquidato il risarcimento del danno in via equitativa, qualificando il danno nella misura del 50% della differenza tra la retribuzione spettante per la posizione B3 e quella percepita nella posizione B2, a far data dall’espletamento delle prove finali illegittimamente nella graduatoria B2, anziché in quella per la posizione B3.
Il ricorso in Cassazione dei dipendenti
I ricorrenti pur soddisfatti della liquidazione del risarcimento del danno disposto, hanno tuttavia proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 1223 e 1226 cod. civ. e reclamando, a tal fine, il riconoscimento del loro diritto a partecipare alla selezione per la posizione B3. In altri termini, la doglianza riguarda il fatto che i giudici di appello avrebbero dovuto far seguire l'ordine alla P.A. di ammettere i ricorrenti al corso di riqualificazione per l'accesso alla posizione economica B3, con l'espletamento della relativa prova finale mancante, onde disporne poi, in caso di esito positivo, il relativo inquadramento nei suindicati profili.
La conferma della Cassazione
Secondo i giudici di Piazza Cavour la Corte territoriale si sarebbe attenuta ai principi enunciati dal giudice di legittimità, il quale ha avuto modo di evidenziare come l'avanzamento "per saltum" (nella specie, dalla posizione economica B1 alla posizione economica B3, con salto della posizione intermedia B2) non è in contrasto con l'art. 97 Cost. Inoltre, è stato anche affermata la sussistenza del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione per la posizione B3. In questo caso, tuttavia, in modo del tutto legittimo i giudici di appello hanno ritenuto di non far seguire a tali statuizioni l'ordine alla P.A. di ammettere — ora per allora — i ricorrenti al corso di riqualificazione per l'accesso alla posizione economica B3, dando loro la possibilità di completare le prove previste con l'espletamento di quella finale mancante ed abbia, invece, ritenuto di condannare il Ministero al risarcimento del danno da perdita di chance. Il risarcimento previsto dalla Corte di appello è disceso dal principio di sleale comportamento della PA tale che, il riconosciuto diritto soggettivo dei ricorrenti ha subito una illegittima lesione, e i conseguenti danni hanno meritato di essere risarciti, quanto meno come danni "da perdita di chance", consistenti nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera.
In merito alla qualificazione del danno, la Cassazione ha avuto modo di precisare come, nel pubblico impiego contrattualizzato qualora sia stato accertato un inadempimento del datore di lavoro pubblico, consistente nel mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede nella gestione di una procedura selettiva per una progressione economica e/o di carriera, può configurarsi per gli interessati - che ne forniscano la relativa prova, anche per presunzioni – il diritto al risarcimento del danno per perdita di "chance" di promozione (tra le tante Cass. SU 23 settembre 2013, sentenza n. 21678). Infatti, il danno patrimoniale da perdita di "chance" è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondurre al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Questo accertamento che ha natura equitativa, spetta al giudice di merito la sua quantificazione ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno indicato, in modo chiaro e adeguato, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi sui quali hanno basato la relativa quantificazione.
Il ricorso dei ricorrenti è stato, pertanto, rigettato con relativo addebito delle spese di giudizio a causa della soccombenza.
7 luglio 2020
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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