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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
E’ la data di avvio dell’assunzione che determina il rendiconto cui fare riferimento
Servizi Comunali Assunzione Dotazione organicaApprofondimento di Vincenzo Giannotti
E’ la data di avvio dell’assunzione che determina il rendiconto cui fare riferimento.
Vincenzo Giannotti
I giudici contabili della Lombardia (deliberazione n.74/2020) hanno stabilito il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione della nuova normativa sulle assunzioni di personale - stabilita dal decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020 al 20 aprile 2020 - non rileva il riferimento al fabbisogno del personale approvato, quanto la procedura di assunzione del personale. In coerenza con tale principio, il Collegio contabile dell’Emilia Romagna (deliberazione n.55/2020 – nel file allegato) ha precisato che anche per il calcolo dell’ultimo rendiconto approvato, debba essere preso a riferimento la procedura di reclutamento e non il fabbisogno del personale. In altri termini, nell’ipotesi in cui l’ente, al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale, abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto fra entrate correnti e spesa del personale. Mentre, nel caso in cui l’ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019, al momento dell’adozione della procedura di reclutamento, l’ultimo rendiconto cui fare riferimento è quello del 2018.
Le domande poste dal Sindaco
Trovandosi il Comune all’interno dei due valori soglia, calcolati quale rapporto tra spese del personale e la media del triennio delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità dell’ultimo bilancio del triennio, ha chiesto due chiarimenti. Il primo se sia in ogni caso possibile utilizzare il turn-over, ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente. Il secondo chiarimento riguarda il triennio di riferimento riferito alla programmazione del personale 2020-2022 e, in particolare se il conto consuntivo debba essere quello iniziale del 2018, ovvero quello dell’anno 2019.
La normativa di riferimento
L’art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 ha previsto che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”. Il Collegio contabile emiliano romagnolo ha ricordato come la concreta attuazione della citata normativa ha avuto concreta attuazione con il decreto 17 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Tale decreto ha fissato le soglie di virtuosità degli enti, basate sul rapporto fra media delle entrate correnti risultante dagli ultimi tre rendiconti e spesa di personale, dividendo i Comuni in tre categorie. Alla prima categoria si collocano i Comuni che essendo posti al di sotto del valore-soglia medio possono incrementare nel tempo le assunzioni mantenendosi comunque entro il limite del valore soglia medio. Alla seconda categoria appartengono i Comuni che presentano un rapporto entrate correnti/spesa di personale sbilanciato a sfavore delle prime - superando il valore soglia superiore (cd. valore soglia di rientro della maggiore spesa) – i quali devono mettere in atto misure di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del valore soglia superiore. Infine, nell’ultima categorie vi sono i Comuni mediani che presentano un rapporto entrate correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o “valore soglia di rientro della maggiore spesa”). Questi ultimi enti, secondo la nuova normativa, devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
Precisano i giudici contabili come, al fine di legittimare le assunzioni avviate prima della data del 20 aprile 2020, la circolare interministeriale ha avuto modo di precisare che “con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni contabili (principio 5.1 di cui al paragrafo n.1 dell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011). Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le precedenti procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l’anno 2020. Pertanto, a decorrere dal 2021, i Comuni di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto attuativo che, sulla base dei dati 2020, si collocano anche a seguito della maggiore spesa fra le due soglie, assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrate nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020”. Detta possibilità è consentita solo nell’anno 2020 ma non negli anni successivi.
La risposta al primo quesito
Chiarito il quadro legislativo di riferimento, trovandosi il Comune istante all’interno delle due soglie, avrà la possibilità di utilizzare il turn-over del 100%, ossia la spesa delle cessazioni del personale avvenute nell’anno precedente, ma a condizione che non sia incrementato il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale, rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
La risposta al secondo quesito
Al fine di chiarire a quale triennio fare riferimento, è necessario considerare non l’approvazione del fabbisogno del personale, quanto l’avvio della procedura di reclutamento. Infatti, i giudici contabili dell’Emilia-Romagna condividono le conclusioni cui è giunto il Collegio contabile della Lombardia (deliberazione n.74/2020) secondo cui, la nuova normativa sulla determinazione delle capacità assunzionali del decreto crescita si applica, indipendentemente dalla precedente adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, data di entrata in vigore della normativa. In altri termini, l’attivazione delle procedure di assunzione, per quanto previste nella programmazione, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente nonché dell’equilibrio di bilancio asseverato, dovendo gli enti compresi nella soglia intermedia non incrementare il rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.
Per il Collegio contabile emiliano romagnolo, quindi, il periodo di riferimento deve intendersi riferito al primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020. Pertanto, nel caso in cui l’ente abbia dato avvio all’assunzione dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno 2019, quest’ultimo dovrà rappresentare, secondo la lettera e la ratio della norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile nel caso di comune all’interno delle due soglie - fra entrate correnti e spesa del personale. Da ciò discende anche che il triennio di riferimento, della media delle entrate correnti, si riferisca alle entrate consuntivate nel periodo 2017-2019, mentre il Fondo crediti di dubbia esigibilità dovrebbe fare riferimento all’ultimo bilancio del triennio (ossia l’anno 2019) così come la consuntivazione della spesa del personale deve essere riferita all’anno 2019.
Nel caso in cui, invece, l’avvio dell’assunzione dovesse essere effettuato prima del 20 aprile 2020, allora il triennio di riferimento sarebbe quello 2016-2018 e la spesa del personale dovrebbe fare riferimento ai dati del conto consuntivo 2018.
Annotazioni conclusive
Il Collegio contabile ha, infine, precisato come la circostanza che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (20/04/2020) e in sede di prima applicazione della stessa, il termine di riferimento da cui muovere per i possibili incrementi delle assunzioni di personale sia la “spesa del personale registrata nel 2018” non toglie che l’ente, per un corretto calcolo del limite assunzionale per l’esercizio 2020, debba prioritariamente riferirsi al rendiconto del 2019 se già approvato.
6 luglio 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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