Indicazioni sull’indennità parentale: aumentata dal 60% all’80% della retribuzione
INPS – 26 maggio 2025
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPer la nascita del figlio, si possono applicare al papà agente di polizia municipale i 5 giorni di congedo obbligatorio più uno facoltativo, a prescindere dalla situazione della madre e comunque entro il 5° mese di vita del neonato? In ogni caso di quali giorni può fruire?
L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
L'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da due a quattro giorni.
Per l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio.
Per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha ulteriormente aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio.
Quindi, a seguito della nascita di un figlio, a partire dal gennaio 2020, e per tutto l’anno, sarà possibile per i papà (anche adottivi o affidatari) usufruire di sette giorni obbligatori e di un giorno facoltativo di permesso, da utilizzare entro i 5 mesi del bambino.
Il congedo obbligatorio, di sette giorni, è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre e in aggiunta a esso.
Il congedo facoltativo, di un giorno, è utilizzabile anche in concomitanza con l’astensione della madre a condizione, però, che la madre scelga di non fruire di altrettanti giorni di congedo di maternità, anticipando conseguentemente il rientro al lavoro.
Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. Infatti, con parere 8629 del 20 febbraio 2013 la Funzione Pubblica ha chiarito che tali disposizioni non sono direttamente applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La disciplina dei congedi dei genitori trova, quindi, attuale disciplina all’art. 43 del CCNL 2016-2018 che in buona parte rinvia al d.lgs. n. 151/2001 (artt. 16, 17, 28 e 32).
3 luglio 2020 Eugenio De Carlo
INPS – 26 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6993/2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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