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Reddito di cittadinanza, fissate le regole per il calcolo delle decurtazioni
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione socialeApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Reddito di cittadinanza, fissate le regole per il calcolo delle decurtazioni
Amedeo Di Filippo
Trova finalmente la via della pubblicazione (G.U. del 30 giugno) il Decreto 2 marzo 2020 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Le norme
Siamo nel contesto del D.L. n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza (Rdc), il cui art. 3 regola il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari, che secondo il comma 15 deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, mentre l’ammontare non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20%, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
Il citato comma 15 affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto col MEF, le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative. Al fine di dare attuazione a questa disposizione, il Ministero del lavoro ha adottato il segnalato Decreto 2 marzo 2020, che appunto specifica le tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del Rdc.
Le decurtazioni
Il D.M. prevede due tipologie di decurtazioni. Quella mensile (art. 2), disposta nei limiti del 20% nella mensilità successiva, è calcolata confrontando il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, col valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese. Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della Carta Rdc fino a capienza. La decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo calcolato su base mensile.
La decurtazione semestrale (art. 3) è disposta a seguito della verifica in ciascun semestre di erogazione e incide sull’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. L’importo da decurtare deriva dal confronto tra il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun semestre con quello del beneficio mensile massimo spettante nel semestre.
Il valore del saldo è considerato al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre di riferimento e del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della Carta ai sensi dell’art. 2.
Nel caso in cui il valore di tale saldo sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della Carta fino a capienza. La decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo calcolato su base mensile.
Le disposizioni applicative
Le modalità di calcolo delle decurtazioni si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, per cui considerato che è stato pubblicato in Gazzetta il 30 giugno, a rigore entra in vigore dal mese di luglio. Si tenga però conto che, ai sensi del comma 4, in sede di prima applicazione, per i benefici in corso di erogazione al momento dell’entrata in vigore del decreto, il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile successiva all’entrata in vigore.
In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc, di decurtazione di intere mensilità di beneficio o di sospensione delle erogazioni per altra motivazione, le decurtazioni sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della Carta fino a capienza. In caso di cessazione la Carta è disattivata indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.
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