Ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
03 Luglio 2020

L'art. 44 Legge regione della Campania n. 14/2016 prevede la ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino - per il nostro Ente è il CUB delle prov. di Napoli e Caserta. La ditta dei rifiuti per soddisfare una variazione contrattuale ha integrato gli operai di cantiere con 4 spazzini con contratto a tempo determinato. Si chiede se la ditta doveva attingere dalle liste del CUB secondo la predetta legge oppure no essendo i contratti a tempo determinato.

Inoltre l'Ente che tipo di controllo è obbligato a fare sui lavoratori assunti (carichi pendenti, modalità di assunzione etc.).

Risposta

La finalità (ricollocazione lavorativa del personale già dipendente dei Consorzi di bacino), il testo  (“è fatto obbligo al soggetto affidatario di utilizzare”, senza distinzione sul tipo di rapporto, se a t.i. o a t.d.), la perentorietà del divieto (“Fino al completo reimpiego delle unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti”) dell’art. 14  della LR Campania n. 14/2016, fanno propendere per l’applicazione  della suddetta disposizione in tutti i casi di nuove assunzioni, a qualunque titolo.

Peraltro, il comma 6 bis della citata disposizione, aggiunto dall’art. 2 comma 1 lett. f) LR n. 16/2019, ha espressamente sancito che il personale di cui al comma 1 dell’articolo che omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare attività lavorativa anche in attuazione di programmi che prevedono l'impiego temporaneo non full - time da svolgersi entro massimo cinquanta chilometri dal luogo di residenza o l'accettazione di una offerta lavorativa con nuova assunzione, in conformità della citata legge, decade dai benefici e dalle speciali forme di tutela dalla stessa legge riconosciuti, fatte salve le tutele previste dalla normativa statale in materia. Pertanto, anche questa disposizione sopravvenuta chiarisce la più ampia portata applicativa della normativa a tutela dei lavoratori della specifica platea.

Quanto al ruolo dell’Ente in termini di controllo, si ritiene che lo stesso, in sede di gara e di contratto, abbia richiamato la disciplina regionale e vincolato le imprese partecipanti e quella aggiudicatrice a detta disciplina, per cui sia tenuto a far rispettare le disposizioni di legge di settore, peraltro, come detto, verosimilmente richiamate e fatte accettare dall'impresa affidataria del servizio. Tant’è che non solo il comma 1 del citato articolo 14 dispone l’obbligo al soggetto affidatario di utilizzare il personale della platea specifica, ma il comma 3 stabilisce che con gli atti d'affidamento è fatto obbligo al gestore di produrre (ovviamente, alla stazione appaltante) apposita dichiarazione di presa d'atto dell'obbligatorio utilizzo del personale incluso negli elenchi, con la conseguenza prevista dal comma 4 che la mancata produzione della dichiarazione contenente l'impegno predetto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento. Ne consegue, quindi, che il mancato rispetto di un obbligo di legge e di impegno comportante l'esclusione, costituisce violazione che la stazione appaltante è tenuta a contestare in ordine alla corretta esecuzioni degli obblighi legali e contrattuali esigibili in capo all'affidatario del servizio. 

2 luglio 2020      Eugenio De Carlo 

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