Dichiarazione precompilata 2025: nuova faq sul calcolo delle detrazioni
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Un contribuente, in data 05/01/2017, ha presentato dichiarazione Imu/Tasi con la quale comunicava di aver concesso al figlio un fabbricato in comodato gratuito ai fini dell’agevolazione (riduzione Imposta 50%) prevista per questi casi. I requisiti però, previsti dall’art. 1, c. 10 della Legge 208/2015, non erano tutti soddisfatti poiché il comodante oltre all’immobile concesso al figlio aveva anche il 7% di un fabbricato di tipo abitativo non adibito a propria abitazione principale, pertanto l’agevolazione richiesta non era stata riconosciuta. Ora dalle variazioni catastali è emerso che il fabbricato in questione posseduto al 7% è stato venduto dal contribuente ad altro soggetto in data 20/07/2017.
Alla luce di ciò è giusto poter applicare la suddetta agevolazione dalla data del 01/08/2017 senza richiedere al contribuente nuove dichiarazioni, visto che possiede tutti gli altri requisiti, o deve essere l’interessato a comunicare l’avvenuto cambiamento al Comune?
Emerge dal contesto che una dichiarazione IMU-TASI, presentata ai fini del riconoscimento di un regime di favore, originariamente non fosse conforme al quadro normativo per il conseguimento dell’agevolazione, poiché il contribuente era in una condizione ostativa (possesso pro quota di altro fabbricato abitativo diverso dalla propria abitazione principale).
Accade però che questa condizione ostativa sia stata in seguito rimossa, essendosi il contribuente spogliato della quota di comproprietà di tale fabbricato. L’agevolazione può pertanto essere oggi riconosciuta.
Non pare necessario obbligare il contribuente a presentare una nuova dichiarazione d’imposta, poiché la denuncia del gennaio 2017 integra già natura e funzione di elemento costitutivo dell’agevolazione e nulla è cambiato nel rapporto di comodato instauratosi tra padre e figlio; se poi si considera che la vendita della quota del 7% non dev’essere dichiarata, poiché desumibile dallo scambio dei dati catastali, a maggior ragione sussistono motivi di legittimità e di opportunità per non imporre nuovi adempimenti.
19 ottobre 2017 Umberto Corazza
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell’Interno - Comunicato del 14 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 13 maggio 2025, Prot. n. 217096/2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: