Sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla Legge 24/11/1981 n. 689

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
30 Giugno 2020

Avrei necessità di un chiarimento in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal Codice della Strada e disciplinate dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

Il mio dubbio verte sul fatto se la sospensione dei termini relativi all'attività degli Enti impositori, disposta dagli articoli 67 e 68 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, possa essere applicata anche alle ordinanze ingiunzioni emesse dal Comune, ex Legge 689/1981, per esempio a seguito del mancato pagamento, da parte del trasgressore, di una sanzione pecuniaria comminata dall'agente accertatore per errato conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

Leggendo la risposta al quesito posto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – RISOLUZIONE N. 6/DF - prot. n. 15292 del 15 giugno 2020 – sembra che l'Ente possa procedere alla formazione e notifica delle ingiunzioni e, comunque, degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione indicato dal D. L. e che l'articolo 67 preveda solo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività svolte dagli Uffici impositori, mentre l'articolo 68, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sembra indicare la sospensione dei termini dei versamenti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è corretto affermare che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza riguardi anche le ordinanze ingiunzioni ex Legge 689/1981 e, soprattutto, che tali atti possano essere notificati anche durante il periodo di sospensione?

Risposta

Tutti i termini relativi ai procedimenti sanzionatori amministrativi, regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.

Ai sensi del combinato disposto dell’art.103 del DL n.18/2020 e dell’art. 37 del D.L. n.23/2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 15 maggio 2020, sono sospesi i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio

Giova precisare che il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e che non maturano decadenze durante il periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine (corrispondente alla data della violazione) abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

Nel dettaglio, sono sospesi i termini relativi: alla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni; alla presentazione di scritti difensivi; alla presentazione del ricorso amministrativo al Prefetto; qualsiasi altro termine di diversa natura comunque collegato all’accertamento di una violazione amministrativa che riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

26 giugno 2020                      Eugenio De Carlo

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