Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiCon la presente si richiede Vostro parere in merito alla manifestazione di volontà da rendere da parte del coniuge per la cremazione della moglie.
Premetto che la norma e prassi adottata da questo comune è la manifestazione di volontà in presenza previo appuntamento.
Il caso particolare invece non mi permette di agire in tal senso.
Infatti il coniuge, titolato per legge a manifestare la volontà alla cremazione, risulta attualmente in carcere e detenuto per omicidio della moglie stessa.
Ora avrei così previsto l’iter procedurale:
Manifestazione di volontà da rendere in carcere previo accordo con la direzione della struttura detentiva per mezzo dei colleghi che risultano competenti per territorio a raccogliere la dichiarazione
Autorizzazione al trasporto e alla cremazione
Nel caso specifico è corretto quanto definito?
Ovvero, è possibile ricevere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegata copia del documento del dichiarante?
Tale ultima ipotesi è stata adottata solo per i cittadini residenti all’estero e la dichiarazione stessa è stata resa comunque presso il Consolato competente per territorio.
Per perimetrare bene la latitudine della risposta al quesito proposto è necessario effettuare una premessa di carattere generale.
La persona eventualmente interdetta (priva, quindi della capacità di agire), per effetto di sentenza passata in giudicato, possiede il diritto di esprimersi, ma la manifestazione di volontà non può che avvenire a mezzo del nuovo tutore (art. 424 Codice Civile).
Si rimarca, poi, l’attenzione sulla circostanza che non si tratta di diritti patrimoniali, per i quali potrebbe sussistere l’istituto della rappresentazione (art. 467 e seguenti Codice Civile), ma di diritti personali (anzi, personalissimi).
Quando tra moglie e marito fosse già intervenuta sentenza di divorzio, lo scioglimento del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, cosicché la volontà del coniuge superstite non può più prevalere su quella dei parenti del defunto. La cessazione degli effetti del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio.
La separazione personale, invece, non modifica il rapporto di coniugio, ma consente solo la deroga dall’obbligo della coabitazione.
Lo status di ‘coniuge’ è da riferirsi al momento della morte del de cuius, successivamente il coniuge superstite può anche risposarsi.
Quindi, si ha pur sempre l’esistenza di un coniuge e questo dato di fatto esclude la possibilità di ricorrere ai parenti nel grado più prossimo.
Va precisato come l’esercizio del potere di disposizione su salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato non sia influenzato da fattori contingenti, ma rileva, unicamente, il rapporto giuridico.
Il rapporto di coniugio viene meno solo con la morte o con l’annotazione ex art. 10 L. 1° ottobre 1970, n. 898.
Vi è, però, una questione delicatissima: nell’ordinamento italiano la cosiddetta incapacità naturale (non dichiarata giudizialmente) non è considerata, cioè, la persona è capace fino a quando non abbia effetti (art. 421 Codice Civile) una eventuale dichiarazione giudiziale d’interdizione.
Inoltre, qualora vi sia l’impedimento a firmare vale l’art. 4 del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce, quindi, di effettuare queste verifiche preliminari su incapacità/interdizione e permanenza del rapporto di coniugio.
Ciò detto la prospettata ipotesi appare plausibile e compatibile con l’Ordinamento penitenziario, cioè il D.P.R. 30 giugno 2000, n.230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” (in SO alla GU n. 195 del 22/8/2000), a tal proposito, preme evidenziare che il direttore di un istituto penitenziario assume la qualifica di pubblico ufficiale.
Il suggerimento ulteriore è quello di prendere contatti con il menzionato direttore per cercare di dettagliare e circostanziare ogni aspetto critico che possa nascere dall’esigenza di raccogliere la volontà del detenuto in parola.
29 giugno 2020 Elena Conte
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 28 maggio 2025
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