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Tar Campania, sentenza n. 4314
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se sia possibile utilizzare le somme accantonate nel risultato di amministrazione nel caso di Ente in disavanzo. Praticamente ho un disavanzo di circa euro 580.000,00 lett. A e lett. E di circa euro 2.395.000,00 derivante da riaccertamento straordinario dei residui. Vorrei utilizzare le somme accantonate per contenzioso per pagare un debito fuori bilancio da sentenza. Se ho capito bene lo posso fare nel limite della quota di disavanzo da riaccertamento imputata nel primo anno e quindi del 2016 che per me era pari a circa euro 95.000,00. E' corretto?
La possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione da parte degli enti locali che presentino una situazione di disavanzo è disciplinata dai commi 897e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), in forza dei quali per la definizione di ente in disavanzo il valore da considerare è quello (negativo) della voce "E" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, anche se derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.
Per gli enti - come è appunto il caso di codesto ente - che presentino un valore negativo anche per il risultato di amministrazione (lettera A del prospetto), l'importo dell'avanzo utilizzabile (sia esso vincolato, accantonato o destinato) è limitato alla sola quota del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, dovendosi intendere a tal fine non già il primo anno di applicazione della quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (e cioè il 2016, come ipotizzato nel quesito) ma il primo anno del bilancio triennale dell'esercizio nel quale si intende applicare l'avanzo (e quindi il 2020).
25 giugno 2020 Ennio Braccioni
Tar Campania, sentenza n. 4314
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