Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto Ente ha ricevuto da parte del Tribunale un atto di pignoramento presso terzi. Ci viene chiesto di comunicare al creditore di un nostro dipendente prossimo al pensionamento la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc e di procedere dunque al trattenimento di una quota di stipendio - indennità del dipendente debitore. Si domanda come si debba procedere per quanto riguarda la gestione degli stipendi del dipendente.
Con la dichiarazione di rito ai sensi dell’art.547 del c.p.c. per il pignoramento presso terzi in argomento, l’Ente certifica lo stipendio netto in godimento del dipendente.
In attesa dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, l’Ufficio paghe o comunque denominato che gestisce gli stipendi, trattiene una somma mensile non superiore ad un quinto della retribuzione netta del dipendente, sino alla concorrenza del debito pignorato.
La somma complessiva presuntivamente da trattenere e fino all'assegnazione del Giudice è introitata al capitolo "Entrata per conto terzi" e impegnata in uscita al capitolo "Spese per conto terzi".
Con l’ordinanza del Giudice predetto, notificata all’ente dalla parte interessata, è stabilita la somma definitiva da pignorare, da trattenere e pagare mensilmente, nel limite del quinto dello stipendio netto mensile, a favore del creditore procedente in base alle coordinate bancarie comunicate all’Ente.
A tale proposito, si precisa che la retribuzione da considerare non è quella lorda, ma quella netta, ovverosia già depurata dalle trattenute di legge (imposte e contributi).
26 giugno 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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