Richiesta attestazione di soggiorno permanente

Risposta al quesito del dott. Alessandro Corucci

Quesiti

Una cittadina rumena, residente in questo Comune dal 09-05-2012 per immigrazione dalla Romania, presenta la richiesta di attestazione di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 30/2007, dichiarando di avere soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per oltre 5 anni.

Dall’esame della documentazione presentata (scheda professionale rilasciata dal centro impiego, estratto conto previdenziale rilasciato dall’INPS, dichiarazione dei redditi ultimi 6 anni) risulta che la medesima ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi:

• dal 05-05-2012 al 31-12-2012 contratti di lavoro a tempo determinato

• dal 01-01-2013 al 08-09-2016 contratti di apprendistato

• dal 16-09-2016 al 21-11-2016 NASpI

• dal 22-11-2016 al 20-06-2018 lavoro intermittente a tempo determinato

• dal 27-07-2018 al 15-01-2019 lavoro intermittente a tempo determinato

• dal 23-01-2019 al 22-07-2019 lavoro intermittente a tempo determinato

• dal 05-09-2019 al 29-02-2020 lavoro intermittente a tempo determinato

 

In pratica, salvo brevi interruzioni di qualche mese, in cui comunque aveva la disponibilità di risorse economiche sufficienti ma non la copertura sanitaria, la medesima ha lavorato dal 05-05-2012 al 29-02-2020.

Si chiede se le tipologie contrattuali di “lavoro intermittente” e di “apprendistato” siano idonee ai fini della maturazione del soggiorno permanente e se la cittadina, alla luce di quanto esposto, ha diritto all’attestazione permanente.

Risposta

La risposta è affermativa.

L’analisi da effettuarsi deve essere finalizzata alla verifica del mantenimento del diritto anche in presenza di periodi di interruzione.  

Ai sensi dell’art 14 comma 3 del dlgs 30/2007, la continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze per dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza o la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro stato membro o paese terzo.

Il diritto al soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.   

24 giugno 2020          Alessandro Corucci


Scritto il 26/06/2020 , da Corucci Alessandro

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