Calendario dei prossimi pagamenti
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 22 maggio 2025
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se esiste il limite in giorni per la tempestività dei pagamenti e se oltre quello ci sono sanzioni per il Comune che eventualmente non lo rispetta.
Il termine per il pagamento delle transazioni commerciali è previsto dall'articolo 4 del d. lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231, ed è stabilito in trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura (o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente) (comma 2), elevabili a sessanta qualora il debitore sia una pubblica amministrazione e tale termine sia concordato per iscritto (comma 4); il termine è di sessanta giorni per gli enti del settore sanitario (comma 5). Tale disciplina si riferisce alle transazioni commerciali, e ne sono quindi esclusi i pagamenti relativi a contributi, trasferimenti ed a fattispecie che non configurino una "transazione commerciale" con corrispettivo.
Per quanto riguarda le sanzioni, quella inizialmente prevista dal comma 2 dell'articolo 41 del d.l. n. 66/2014 (c.d. "decreto Renzi"), consistente nel divieto di procedere ad assunzioni a qualunque titolo per le amministrazioni che avessero registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni nel 2015, è venuta meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma.
Attualmente l'impianto sanzionatorio è rinvenibile nei commi 859 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio per l’anno 2019), e prevede per gli enti che non rispettino i termini previsti dal sopra ricordato articolo 4 del d. lgs. n. 231/2002 (sulla base di un indicatore di ritardo che viene calcolato automaticamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali) l'obbligo di accantonare un “Fondo di garanzia debiti commerciali” sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, Fondo il cui importo è determinato in funzione della dimensione del ritardo rilevato (dall'uno al cinque per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi); per quanto concerne la decorrenza di tale nuovo regime sanzionatorio, già prevista per l'anno 2020, si precisa che esso si applica dall’anno 2021, per effetto della modifica disposta dall’articolo 1, comma 854, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020.
Si evidenzia infine che riveste carattere sanzionatorio anche la previsione recata dal comma 1 del ricordato articolo 4 del d. lgs. n. 231, in forza del quale la infruttuosa scadenza del termine per il pagamento comporta, senza che sia necessaria la costituzione in mora (e quindi automaticamente), la maturazione degli interessi moratori.
24 giugno 2020 Ennio Braccioni
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