Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'Ente ha ricevuto fondi per il sostegno alla locazione dalla Regione e li ha inseriti nel bilancio di previsione 2020-2022 in entrata sul Titolo 2 e in uscita sul Titolo 1. Non sono fondi legati a Covid19, ma un contributo per gli affitti 2019.
Ad oggi l’Ente è ancora in bilancio provvisorio, quindi si chiede se sia corretto fare una variazione sull'esercizio provvisorio, senza che vi sia stata una normativa a monte (così come invece accaduto coi fondi del covid19). La Regione dice all’Ente di “pagarli” subito.
Essendo l’Ente ancora in esercizio provvisorio, si chiede l’iter più corretto da seguire.
La ipotizzata variazione per prevedere in bilancio il contributo regionale ed il suo utilizzo comporta in entrata un incremento del titolo II, tra i trasferimenti correnti da Amministrazioni locali, ed in uscita un incremento in pari misura della Missione e Programma ove allocare la corrispondente spesa; tali variazioni, comportando modifica alle unità di voto riservate al consiglio comunale, rientrano nella generale competenza del consiglio comunale (articolo 175, comma 2, del TUEL) e non sono consentite in esercizio provvisorio.
Di norma pertanto l'utilizzo di tali fondi risulta subordinato alla previa approvazione del bilancio di previsione, ove risulteranno iscritte le corrispondenti poste contabili di entrata e di spesa.
Qualora prima della approvazione del bilancio di previsione si abbia necessità e urgenza di utilizzare i fondi come sopra assegnati, potrà provvedersi con delibera della Giunta:
Le variazioni di cui sopra rientrano nella competenza della giunta, per cui non sarà necessaria la ratifica da parte del consiglio, e non richiedono la acquisizione del parere dell'organo di revisione.
Si ricorda infine che il paragrafo 8.12 del principio contabile applicato n. 4/2 prevede che l'eventuale utilizzo del fondo di riserva nel corso dell'esercizio provvisorio comporta, in occasione della approvazione del bilancio di previsione, la riduzione del limite massimo di accantonamento al fondo stesso in misura pari all'importo già utilizzato.
23 giugno 2020 Ennio Braccioni
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
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