La sola irregolarità delle operazioni elettorali non comporta l'annullamento della consultazione

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana – Sentenza 3 giugno 2020, n. 430

Servizi Comunali Elettorale
di Redazione: Galli Gianluca
23 Giugno 2020

MASSIMA

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 403 del 3 giugno 2020, ha affermato chenNella materia elettorale, stante il principio del favor voti, la presenza di irregolarità di natura formale assume rilievo invalidante solo quando determini una sostanziale inattendibilità del risultato finale della consultazione; inoltre, il semplice sospetto, non corroborato da specifici elementi oggettivi, dell'utilizzo di un sistema fraudolento (come quello della c.d. scheda ballerina) costituisce censura generica inidonea ad entrare nel processo

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