Dissesto: limite temporale per la competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Oggetto: Notifiche sanitarie aziende agricole
Ipotesi di aziende agricole che coltivano e vendono prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana. Dette attività se svolte presso l'azienda non necessitano l'acquisizione di titolo abilitativo da parte dell'Ufficio commercio. Necessitano tuttavia della notificazione e registrazione igienico sanitarie ex Regolamento C.E. n. 85/2004 – D. lgs n. 193/2007. Nel caso in cui le aziende non siamo in regola con la notifica igienico sanitaria, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni ex art. 6 del Dlgs n. 193/2007 da parte della A.S.L. o del Comune, deve essere inibita la prosecuzione dell'attività. In tal caso si chiede quale sia l'autorità competente all'emanazione del divieto di prosecuzione di attività.
Il procedimento di registrazione sanitaria di cui al Regolamento CE 852/2004 è disciplinato dall’articolo 19 della legge n. 241/1990. Pertanto il soggetto interessato dovrà presentare, tramite il SUAP, quale unico punto di contatto tra cittadino/impresa e pubblica amministrazione (D.P.R. 160/2010) la SCIA/NIA, che lo sportello unico provvederà a trasmettere agli uffici connessi nel procedimento, che nel caso prospettato sono costituiti dagli uffici della competente ASL, la quale, ai sensi del sopra citato articolo 19, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA/NIA allo sportello unico, dovrà verificare se quanto presentato sia ricevibile, regolarizzabile mediante le necessarie integrazioni, oppure formalmente corretto. Nella ipotesi di necessità di regolarizzazione, i chiarimenti e/o l’integrazione documentale dovranno essere richiesti dalla ASL al SUAP, che provvederà ad inviare all’interessato la relativa comunicazione.
In sede di verifica, qualora la ASL riscontri che la SCIA/NIA è irricevibile (e quindi è come se non fosse stata presentata), la qual cosa dovrà essere comunicata all’interessato dal competente SUAP, la ASL medesima dovrà attivare i necessari controlli, al fine di evitare l’esercizio dell’attività in mancanza della registrazione, ed irrogare le previste sanzioni ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 193/2007. In caso di esercizio irregolare dell’attività, in quanto effettuato in violazione della normativa igienico-sanitaria, il relativo verbale di violazione dovrà essere trasmesso al SUAP, il quale avvierà il procedimento per la sospensione dell’attività, come previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990.
27 ottobre 2017 Ambrogio Fichera
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Sintesi dell'intervento del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: