Il coordinatore per la sicurezza deve essere in possesso degli obblighi formativi prescritti dalla legge

Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 giugno 2020, n. 3967

Servizi Comunali Dotazione organica
di Redazione: Galli Gianluca
23 Giugno 2020

MASSIMA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3967 del 22 giugno 2020, ha affermato che il coordinatore per la sicurezza, alla data di presentazione dell’offerta deve essere in possesso del requisito professionale di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008, da intendersi quale requisito di partecipazione alla procedura. Il requisito professionale comprende l’adempimento agli obblighi formativi prescritti dalla legge

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