Approfondimento di Eugenio De Carlo

il provvedimento illegittimo non determina automaticamente la responsabilità per risarcimento del danno

Servizi Comunali Responsabilità amministrativa
di De Carlo Eugenio
23 Giugno 2020

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                   

IL PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO NON  DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA RESPONSABILITA’ PER RISARCIMENTO DEL DANNO.

Eugenio De Carlo

 

Gli elementi costitutivi della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo sono:

a)l’elemento oggettivo consistente nell’annullamento del provvedimento dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo; b)l’elemento soggettivo (colpa o dolo); c)il nesso di causalità materiale o strutturale;  d)il danno ingiusto.

Dunque, la dichiarazione di illegittimità dell’atto amministrativo non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento, dovendosi ricercare anche il nesso causale tra l’atto e il danno ingiusto e l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo all’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 30/01/2019, n. 748).

Al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto e dovendosi fare applicazione, al fine della prova dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c.. Pertanto, spetta all’Amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (T.A.R. Campobasso, sez. I, 03/01/2020, n. 4), che ricorre nei casi “della sussistenza di contrasti giudiziari, di incertezza del quadro normativo di riferimento o di particolare complessità della situazione di fatto” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 03/12/2019, n. 13835; Consiglio di Stato, sez. III, 05/06/2019, n. 3799; Consiglio di Stato, sez. III, 06/12/2017, n. 5317);

Per la configurabilità della colpa dell’Amministrazione nel danno da ritardo occorre avere riguardo, anzitutto, al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/07/2019, n. 4948).

E, allora, non è sufficiente per fondare il diritto al risarcimento del danno che il provvedimento impugnato sia stato dichiarato illegittimo ed annullato dal giudice amministrativo, essendo necessario, invece, che si sia verificata una condotta dalla PA; tramite l’organo deputato a rappresentarla all’esterno, caratterizzata da profili di colpa (per non parlare di dolo) e che sia stata data prova dei danni sofferti, sia in termini di danni emergenti (spese tecniche/progettuali, spese consulenziali, spese per oneri concessori già sostenute), sia in termini di lucro cessante (mancato guadagno),  basati su presupposti di fatto caratterizzati da concretezza ed attualità e, quindi, non meramente ipotetici e congetturali.

Invero, ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., è stato precisato che il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di aver sofferto e, quindi, l’effettiva prova del danno subito, che non può essere basato su mere asserzioni, ma sui pregiudizi reali concretamente subiti e specificamente allegati (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5384).

Anche nel caso del c.d. danno da ritardo, il danno deve essere dimostrato, come, ad es., nel cado di ritardo nel conseguimento di un permesso di costruire destinato alla vendita immobiliare rispetto al quale è necessario che l’intervento sia stato ultimato e gli appartamenti siano stati venduti, o quanto meno posti in vendita, salvo dimostrare che l’edificazione non possa più avvenire, attualmente, a costi inferiori a quelli precedenti o comunque tali da non consentire di incassare prezzi di vendita maggiori di quelli originariamente concordati in base a compromessi poi risolti. In questo senso, non rilevano deduzioni astratta e giuridicamente inconsistenti, dal momento che occorre documentare che il decorso del tempo, a seguito dell’effettivo realizzo dell’intervento, abbia determinato una effettiva riduzione del guadagno ottenibile ad una determinata data rispetto ad un’altra (cfr. Tar Lombardia – Brescia, Sez. I – sentenza 22 giugno 2020 n. 465).

22 giugno 2020

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