Il Comune deve provare il cambio di destinazione d'uso per ordinare la demolizione di opere in un sottotetto
Tar Campania - sentenza n. 3874/2025
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiRichiesta chiarimenti in merito al disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.M. 14/2018 e del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio 8.2.
In data 31/07/2019 è stato approvato, dalla Giunta, il DUP 2020/2022 con il relativo programma delle opere pubbliche, a sua volta approvato dal Consiglio in data 31/12/20219.
Alla data attuale non è stata adottata dalla Giunta nessuna variazione a quello già pubblicato. Oggi il tecnico mi avvisa di alcuni nuovi lavori da inserire nella nota di aggiornamento al DUP.
La mia domanda è questa: dall'adozione dell'organo esecutivo del nuovo Programma delle Opere Pubbliche, nel quale non occorre la copertura del bilancio, e dalla pubblicazione, che dovrebbe avvenire entro mercoledì 17 giugno 2020 (salvo ulteriori ritardi), devo aspettare il termine di 30 giorni per le consultazioni, per predisporre la Nota di Aggiornamento al DUP (termine ultimo per le osservazioni)?
L'approvazione finale del Nuovo Programma delle Opere Pubbliche, da parte del Consiglio, può avvenire nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione, 31/07/2020?
Sinceramente, la mia preoccupazione è quella di stare stretta con i tempi di lavorazione e relativo deposito del bilancio di previsione.
Chiedo, pertanto, un consiglio sul modo più rapido di operare:
1. inserendo i lavori direttamente nella Nota di Aggiornamento al DUP
2. oppure, effettuando una variazione al programma opere pubbliche ed al bilancio/Nota aggiornamento DUP subito dopo la sua approvazione?
L'articolo 5, comma 5 del DM 14/2018 sancisce che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice”. Il successivo comma 6 precisa che, dopo aver adottato il piano, assolto agli obblighi di pubblicazione, consentito (in via facoltativa) la presentazione delle osservazioni, gli enti locali procedono all'approvazione definitiva del piano entro 60 giorni dalla pubblicazione e comunque «entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione».
A tal riguardo, quindi, anche per gli aggiornamenti è necessario provvedere alla pubblicazione e al perfezionamento dei termini; conseguentemente, si consiglia di provvedere all’approvazione del bilancio con il “vecchio” piano delle opere pubbliche e successivamente variare gli strumenti programmatori (quindi la seconda soluzione prospettata).
18 giugno 2020 Mario Petrulli
Tar Campania - sentenza n. 3874/2025
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 8 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
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