Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se sia possibile utilizzare i risparmi sul fondo risorse decentrate verificati a consuntivo (per esempio, si era previsto di spendere € 10.000 per l'indennità di turno, ma effettivamente la spesa è stata di € 9.000, con un risparmio pari a € 1.000) in aggiunta agli importi già previsti per gli obiettivi di performance (sia individuale che organizzativa). Si chiede, inoltre, se tale pratica possa essere indicata nel contratto integrativo.
La risposta è positiva.
L’art. 68 del Ccnl 21.5.2018 stabilisce che gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate dopo aver remunerato i trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili. Le risorse rese disponibili sono destinate agli utilizzi di cui al secondo comma del medesimo articolo. Conseguentemente eventuali minori utilizzi rispetto alle previsioni per specifici istituti (come nel caso del quesito l’indennità di turno) possono certamente essere utilizzati per altri istituti tra cui la performance organizzativa e individuale.
Spetta alla contrattazione integrativa definire i criteri di utilizzo delle risorse disponibili del fondo risorse decentrate e tra questi criteri può certamente rientrare la previsione secondo la quale eventuali risorse disponibili, dopo la remunerazione degli istituti di cui al secondo comma dell’art. 68, siano destinate alla remunerazione della performance organizzativa e individuale.
19 giugno 2020 Angelo Maria Savazzi
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