Approfondimento di Eugenio De Carlo

Sulla revoca assessorile nell’attuale quadro giurisprudenziale

Servizi Comunali Amministratori locali Giunta
di De Carlo Eugenio
22 Giugno 2020

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                                 

SULLA REVOCA ASSESSORILE NELL’ATTUALE QUADRO GIURISPRUDENZIALE

Eugenio De Carlo

Recenti sentenze dei tribunali amministrativi regionali offrono lo spunto per aggiornare il quadro di riferimento in materia che trova nell’art. 46, comma 3, del TUOEL la disposizione legislativa di riferimento, in base alla quale il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Invero, la giurisprudenza in varie occasioni ha riconosciuta ampia discrezionalità nell’esercizio della suddetta facoltà di revoca, ritenendo sufficiente la prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale sia di valutazione afferenti all'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 209/2007; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 111/2014).

Il predetto indirizzo, pur confermato dal TAR Campania, Napoli (Sez. I, sentenza n. 1966 del 25 maggio 2020), è stato precisato affermandosi che in ogni caso l’amministrazione non può  omettere qualsivoglia riferimento alle ragioni logico - giuridiche del provvedimento di secondo grado, ostando alla diversa ermeneutica la natura del medesimo, siccome ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi (e non degli atti politici), quindi soggetta all’obbligo di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990.

Quest’ultima precisazione trova conforto anche nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il provvedimento sindacale di revoca dell’assessore soggiace all’obbligo generalissimo di motivazione anzidetto, potendo, comunque, essere adempiuto anche mediante una sintetica motivazione riferita al venir meno del rapporto fiduciario fra sindaco e assessore, rimandando esclusivamente a valutazioni di opportunità politica, con il solo l'onere formale da parte del Sindaco di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revoca, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca  (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 19 gennaio 2017 n. 215).

E’ stato ritenuto superato, quindi, l’orientamento del Ministero dell’Interno circa la natura politica dell’atto di revoca e la conseguente assoluta inesistenza dell’obbligo di motivazione (cfr.  Consiglio di Stato, sez. I, con parere n. 2859 del 13/11/2019).

Nel caso scrutinato dal citato TAR Campania, peraltro, l’ente non aveva assolto all’obbligo di legge in quanto il provvedimento non dava conto del percorso motivazionale della revoca, né la motivazione postuma all’emissione del provvedimento di revoca, basata sul venir meno del rapporto fiduciario, poteva salvare il provvedimento impugnato dall’annullamento per illegittimità, attesa la portata precettiva del divieto d’integrazione postuma della motivazione mediante atti processuali o scritti difensivi (ex multis, T.A.R. Lazio, n. 1572/2020).

D’altra parte, in termini diversi circa la possibilità di motivazione postuma, invece, si colloca la decisione del TAR Puglia – Lecce (Sez. I, sentenza 16 giugno 2020 n. 630), secondo cui è ammissibile l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo se effettuata “attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18/06/2019, n. 4119). Infatti, il decreto di convalida  emesso successivamente al primo di revoca, oggetto di ricorso, recava ampia e puntuale motivazione in ordine alle ragioni politiche sottese alla decisione di revocare e comunque di non confermare gli incarichi revocati., con specifico riferimento alla insorgenza di “situazioni di conflittualità” rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza.

Ad avviso del citato Tar salentino, dunque, considerato che la revoca assessorile è istituto da esercitare nella prospettiva della tutela del pubblico interesse al regolare funzionamento degli organi comunali e alla efficace gestione dell’ente, la stessa “costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non abbisogna di una particolare motivazione, che può anche può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, perché avente ad oggetto un incarico fiduciario, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non per profili di manifesta irragionevolezza od illogicità” (in termini, TAR Sicilia -Catania, Sez. I, 10/12/2018, n. 2336).

20 giugno 2020

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