Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

INPS – Messaggio 17 giugno 2020, n. 2479

Servizi Comunali Trattamento economico

19 Giugno 2020

Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 17-06-2020

Messaggio n. 2479

 

Allegati n.1

 

OGGETTO:

Articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020. Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito. Istruzioni contabili

 

 

 

1. Premessa

 

Tra le misure urgenti di sostegno all’economia adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), ha previsto all’articolo 152 la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 19 maggio 2020, e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

 

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati a questo Istituto entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

 

Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

 

 

 

2. Ambito di applicazione

 

Sono interessati dal beneficio della sospensione esclusivamente i pignoramenti presso terzi ad istanza dei soggetti di cui all’elenco allegato (Allegato n. 1).

 

Dato il tenore della norma, il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano, dunque, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame le seguenti indennità:

 

  1. *
  1. *
  1. * Agricola
  2. * NASpI
  1. * del Fondo di Garanzia.
  1. * salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
  2. * e maternità.

 

 

 

 

3. Gestione dei pignoramenti nel periodo di sospensione e dichiarazioni del terzo

 

Durante il periodo interessato dalla sospensione di cui al citato articolo 152, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati nel paragrafo 2, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento.

 

Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.

 

Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati antecedentemente all’obbligo di sospensione.

 

Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.

 

 

 

 

4. Istruzioni contabili

 

La sospensione dei pignoramenti di cui all’articolo 152 del decreto-legge n. 34/2020, come illustrato nei paragrafi precedenti, determina, tra l’altro, la restituzione ai debitori delle somme già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito, tramite la procedura “Gestione Pagamenti a terzi”, che disporrà l’erogazione di quanto dovuto tramite la procedura accentrata dei pagamenti.

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

 

 

Gabriella Di Michele

 

Allegato N.1

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