Bando di concorso pubblico con riserva interna per il personale dipendente

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
20 Giugno 2020

La riforma Brunetta consente una progressione di carriera al personale dipendente mediante la partecipazione a concorsi pubblici con riserva di posti non superiore al 50%. Pertanto l’Ente deve bandire un concorso per almeno due posti e uno riservato al personale interno (combinato degli artt. 24 del D.Lgs 150/2009 e 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001).

Il decreto Madia prevede per gli anni 2018/2020 che le Amministrazioni possano attivare, nei limiti della facoltà assunzionale, procedure selettive per il personale di ruolo, fermo restando il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno: il numero dei posti riservati per tali procedure non può superare il 20 per cento (ora 30%) di quelli previsti nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Il piano dei fabbisogni del personale di questo Ente triennio 2018/2020: per l’anno 2018 nessuna assunzione; per l’anno  2019 n. due istruttore amministrativo cat C1 mediante concorso pubblico; per l’anno 2020 questa Amministrazione, vista la capacità assunzionale pari a n. 2 Istruttore Direttivo di Cat D, deve modificare il Piano dei fabbisogni anno 2020 prevedendo l’assunzione di n. due figure cat D1.

Il decreto madia (la percentuale del 20%, ora 30% - milleproroghe, sul numero degli istruttori direttivi cat d previsti sul piano dei fabbisogni) non può essere applicata a questa amministrazione: per effettuare una selezione riservata al personale di ruolo in cat d il piano dei fabbisogni dovrebbe prevedere l’assunzione di n. 5 istruttori amministrativi cat d. Quindi l’amministrazione può effettuare un concorso pubblico per n. 2 posti di istruttore direttivo cat d1 di cui uno riservato al personale interno?

Risposta

Come precisato dalla sezione di controllo della Campania con il parere di cui alla deliberazione n. 103/2019, il limite delle progressioni verticali (attualmente al 30%) è per categoria di assunzione, per cui per applicare l’istituto in deroga all’ordinario principio dell’accesso mediante concorso pubblico occorrono almeno tre posti appartenenti ad una stessa categoria (nel caso di specie D) per riservare uno alla progressione verticale interna. Tuttavia, l’amministrazione potrebbe indire un concorso pubblico per due posti di cat. D con riserva di uno all’interno, ai sensi dell’art.52, comma 1 bis, d.lgs. n. 165/2001. Secondo il Consiglio di Stato (SEZ. VI - sentenza 11 aprile 2014, n. 1775) ogniqualvolta un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell’Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, poiché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi, con conseguente necessità di includere il riservatario vincitore per merito nella quota di riserva. Conforme a tale orientamento è anche altra giurisprudenza amministrativa (CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE, Regione Sicilia - sentenze 19 marzo 2014 n. 150; 24 febbraio 2010 n.166; n. 875 del 2008). 

17 giugno 2020          Eugenio De Carlo

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