L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 6/E che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Basilicata – Delibera 11 giugno 2020, n. 38
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La Sezione regionale di Controllo per la regione Basilicata della Corte dei Conti, con la sentenza n. 38 del 11 giugno 2020 ha fornito i seguenti chiarimenti in materia di progressioni verticali:
- gli enti hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare procedure selettive per la progressione verticale tra le aree, alle quali possono partecipare solo i dipendenti che sono in possesso dei titoli per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione;
- le predette procedure selettive devono avere natura concorsuale, ovvero devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti (ex art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017);
-il nuovo tetto del 30%, introdotto dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, del numero dei posti previsti nei piani dei fabbisogni di personale degli enti per effettuare progressioni verticali va considerato come massimo invalicabile e non è suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale
- il numero dei posti per effettuare progressioni verticali non può superare il 30% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni di personale come nuove assunzioni consentite per la relativa areo o categoria, ovvero deve riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria
- i piani triennali del fabbisogno di personale (PTFP) devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, pertanto di anno in anno potranno essere modificati in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. Nel caso di specie, essendo stata la disciplina in materia di progressioni verticali modificata dal d.l. 162/2019. C.d. Milleproroghe, gli enti potranno modificare in corso d’anno i propri PTFP, previa adeguata motivazione, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla nuova normativa temporalmente vigente, purché vi siano le relative coperture finanziarie.
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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