Concessioni cimiteriali

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
18 Giugno 2020

Alla scadenza della concessione del loculo o dell'assegnazione della sepoltura in terra, i comuni sono obbligati ad effettuare l'estumulazione o l'esumazione e ritornare in possesso del bene che appartiene al demanio pubblico oppure, qualora la famiglia non risponda all'avviso del comune e, quindi, nessuno si presenti per la pratica il comune può decidere, avendo magari altri loculi e fosse disponibili, di non procedere con l'estumulazione o con l'esumazione se gia' sa che nessuno pagherebbe per l'operazione cimiteriale da realizzare?

Risposta

Come è noto, la durata delle concessioni per i loculi (o dell’assegnazione della sepoltura in terra) viene stabilita, come di consueto, dai regolamenti di polizia mortuaria comunali e, alla loro scadenza, l’avente titolo ha l’obbligo di liberare il loculo. I resti mortali possono essere o collocati in campo inconsunti per 5 anni per poi essere o avviati all’ossario comune o essere deposti in cassetta entro celletta ossario o loculo, oppure essere cremati e le ceneri o avviate al cinerario comune o poste in celletta cinerario o in loculo o disperse o affidate.

Nel caso l’avente titolo non provvedesse, il comune potrebbe agire d’ufficio, addebitando le spese all’avente titolo, anche mediante la messa a ruolo degli oneri sostenuti.

Il disinteresse dell’avente titolo, evidenziato nel quesito, è spesso ricorrente nei comuni.

Per quanto riguarda il modo di riscossione della tariffa, è opportuno che:

  • l’elenco annuale delle concessioni in scadenza sia redatto prima della loro “scadenza”;
  • gli aventi titolo (concessionari) delle concessioni prossime alla scadenza siano informati anzitempo di cosa conseguirà, cioè quali spese saranno loro comminate e quali soluzioni potranno intraprendere nel caso si recuperino o resti ossei o resto mortale;
  • gli stessi aventi titolo (concessionari) siano anche informati delle eventualità e conseguenze in cui incorreranno, nel caso in cui il comune stesso debba attivare il cosiddetto “intervento d’ufficio” in seguito all’eventuale “inerzia” del concessionario.

 

L’estumulazione è sempre e comunque un’operazione a titolo oneroso, trattandosi di un sepolcro privato (loculo) e che, per essere addebitata, l’operazione deve essere quantificata in un tariffario approvato dalla giunta o consiglio comunale.


Nel caso in cui il concessionario non fornisse notizie circa la collocazione del defunto, non prendesse contatti con l’ufficio o nel caso in cui comunicasse la sua indifferenza all’operazione o addirittura di essere contrario (con o senza motivazione), si provvede con un intervento d’ufficio (ovvero decide il responsabile del servizio) e, nel caso l’interessato non pagasse gli oneri relativi, si provvederà alla riscossione coattiva, che vuole dire a mezzo di iscrizione a ruolo e cioè tramite il mezzo di riscossione di tutti i tributi erariali, locali e regionali.


Nel caso di tale eventualità, si ricorda che l’obbligo giuridico del rimborso è individuabile nei soggetti che hanno titolo a disporre del defunto; quindi, secondo giurisprudenza, anche nei confronti dei parenti del defunto, nel loro grado più prossimo. Prima di tutto il coniuge e, poi, i parenti più prossimi: si veda l’art. 79, comma 1, del D.P.R. n° 285/1990 che richiama l’art. 74 del codice civile.


Nel caso in cui esista una pluralità di parenti prossimi possono essere tutti richiamati a rifondere il comune, anche facendo riferimento all’art. 1292 del C.C. che recita: “… L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.…


Si ricorda che i presupposti delle obbligazioni solidali sono:

  • una ‘pluralità di debitori’ (obbligazioni solidali passive) o di creditori (obbligazioni solidali attive);
  • l’identità della prestazione;
  • l’identità della fonte.

15 giugno 2020                  Elena Conte

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