Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Progressioni verticali senza possibilità di arrotondamento
Servizi Comunali InquadramentoApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Progressioni verticali senza possibilità di arrotondamento
Vincenzo Giannotti
I concorsi, esclusivamente riservati al personale interno (progressioni verticali), sono stati consentiti per un periodo di tempo determinato (2018-2020) dal D. Lgs. n. 75/2017 (riforma Madia), per una percentuale non superiore al 20%. Sulla questione, tuttavia, è nuovamente intervenuto il legislatore che, con il decreto “Milleproroghe” (d.l. n.162/2019), ha ampliato il periodo di riferimento al triennio 2020-2022 ed, al contempo, ha aumentato la percentuale di riserva per gli interni al 30%. La Corte dei conti lucana (deliberazione n.38/2020 - nel file allegato -), ha indicato alcuni principi importanti da rispettare.
Le progressioni verticali nel triennio 2020-2022
Con le modifiche introdotte dal decreto “Milleproroghe” sono consentite nel triennio 2020-2022, la riserva per i concorsi esclusivamente riservati al personale interno per una percentuale non superiore al 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
Il Collegio contabile lucano ha ribadito come, la possibilità di attivare tali progressioni verticali costituisce una facoltà per l’amministrazione e non certamente un obbligo in considerazione del fatto che, in linea con il principio generale del reclutamento nel pubblico impiego mediante concorso (art. 97, comma 4, Cost.) - ribadito più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 227 del 2013, n. 90 e n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011), secondo cui il concorso pubblico costituisce la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzioni di uguaglianza (art. 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (art. 97) e che pertanto i concorsi interni sono da considerare come eccezione al principio dell’ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso. In ogni caso, anche se interamente riservato la procedura dovrà essere sottoposta alle medesime regole del concorso pubblico.
Inoltre, in considerazione dell’eccezionalità e del principio derogatorio al pubblico concorso esterno, è necessario che l’ente dia adeguata motivazione della necessità o dell’opportunità di dare valore all’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’Ente.
Nessun arrotondamento della percentuale
L’ulteriore facilitazione introdotta dal decreto “Milleproroghe” è rappresentata dall’incremento della percentuale, dei posti oggetto di procedura verticale per la relativa area o categoria, che nel triennio 2020-2022 è stata elevata al 30% del totale dei posti della medesima categoria che saranno messi a concorso pubblico per gli esterni. Ai fini del calcolo, un ruolo fondamentale è rappresentato dal Piano del Fabbisogno del Personale, che costituisce lo strumento programmatorio fondamentale per le politiche assunzionali, in quanto deve operare ex ante rispetto alle decisioni dell’Ente in materia di assunzioni. Le linee di indirizzo del decreto Madia hanno previsto che il piano triennale dei fabbisogni deve “indicare, sempre nello spirito del miglior utilizzo delle risorse, eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 15, del d. lgs. n. 75 del 2017”.
In merito alla natura concorsuale della selezione riservata al personale interno, il Collegio contabile precisa come l’ente sarà, in ogni caso, obbligato a prevedere “prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti” (art. 22, comma 15, terzo periodo del d.lgs. 75/2017).
In merito alla percentuale del 30%, anche in questo caso i giudici contabili precisano che, la stessa va considerata come valore massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti, mentre la base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP.
In altri termini, per poter riservare un posto riservato al solo personale interno, occorre prevedere l’assunzione di almeno quattro dipendenti nella medesima categoria nel triennio del piano del fabbisogno del personale.
La base di calcolo
La Corte lucana risponde anche alla specifica domanda posta da un Sindaco tesa a conoscere se, il limite del 30% da osservare, debba intendersi riferito solo al numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria ovvero si debba tener conto del numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria. Su questa questione anche altra giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare, in modo condivisibile, come tale percentuale “debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di PARI categoria e non il numero di posti previsti per i concorsi di QUALSIASI categoria” (tra le tante Sezione della Campania n.103/2019 e della Puglia n.71/2019). Infatti, è stato sostenuto che, se così non fosse, si finirebbe per attuare le progressioni verticali, consentite dalla disposizione legislativa, con l'obiettivo della valorizzazione delle professionalità interne, soltanto a vantaggio di talune aree o categorie ed "a spese" delle altre.
Infine, in merito alla possibilità di eterointegrazione della precedente percentuale del 20% con quella nuova del 30%, la risposta del Collegio contabile lucano è negativa. Infatti, in considerazione della flessibilità del piano del fabbisogno del personale, l’ente dovrà obbligatoriamente modificare e/o integrare la precedente programmazione del personale con il vincolo imposto dalla legge solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.
In conclusione, sulla base delle esposte premesse, nulla vieterà all’ente locale di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale, purché siano assicurate le relative coperture finanziarie.
15 giugno 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: