Regolazione rifiuti: dal 1° luglio si applica il Testo Integrato ARERA in materia di Trasparenza (delibere 444/2019 e 59/2020)

IFEL – Documento 15 giugno 2020

Servizi Comunali TARI

16 Giugno 2020

Regolazione rifiuti: dal 1° luglio si applica il Testo Integrato ARERA in materia di Trasparenza (delibere 444/2019 e 59/2020)

IFEL

Regolazione rifiuti: dal 1° luglio si applica il Testo Integrato ARERA in materia di Trasparenza (delibere 444/2019 e 59/2020)

15 Giu, 2020

Si ricorda che a partire dal 1° luglio prossimo i gestori del servizio rifiuti che servono territori con una popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che gestiscono in economia il servizio rifiuti o uno dei servizi tra il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno attuare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da ARERA con la delibera 31 ottobre 2019 N. 444/2019/R/rif, successivamente modificata (limitatamente ai termini temporali) dalla delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com.

Per i gestori con bacini territoriali con meno di 5.000 abitanti (e quindi anche per i Comuni di minori dimensioni che gestiscono tali servizi in economia) il TITR si applicherà invece dal 1° gennaio 2021.

Dal punto di vista operativo, ricordiamo che il Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti individua puntualmente gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze domestiche e non domestiche tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso:

- il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, incluso il Comune);
- i documenti di riscossione (avviso di pagamento / fattura);
- le comunicazioni (anche individuali) agli utenti, trasmesse con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio.

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