Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede assistenza normativa per elaborazione ed accantonamento anticipazione liquidità d.l.35/2013.
Per il rendiconto, negli accantonamenti da fare quest'anno, il DL 35/2013 deve essere trattato in maniera diversa rispetto agli anni passati. Infatti negli anni scorsi era prevista che una quota del FCDE poteva essere utilizzata per le anticipazioni liquidità ex DL 35/2013, come previsto da delibera della Corte dei Conti.
Ad inizio anno c'è stata però la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 che ha dichiarato l'illegittimità della delibera della Corte dei conti.
Con uno degli ultimi decreti adottati a seguito dell'emergenza Covid (DL Rilancio) è stata data la possibilità agli Enti, ma in riferimento al bilancio di previsione, di fare le iscrizioni dell'utilizzo di parte dell'avanzo.
Quindi si chiede come procedere.
Il riferimento normativo per la nuova modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e successive integrazioni è rappresentato dall'articolo 39-ter del d.l. n. 162/2019 (cosiddetto "milleproroghe"), le cui disposizioni hanno inteso dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 che aveva dichiarato la illegittimità dell'articolo 2, comma 6, del d.l. 78/2015, norma che aveva consentito la possibilità di far confluire le anticipazioni suddette nel FCDE, con conseguente aumento della capacità di spesa degli enti per effetto dell'incremento dell'avanzo di amministrazione (o, il che è lo stesso, della riduzione dell'eventuale disavanzo).
In applicazione del ricordato articolo 39-ter gli enti beneficiari di tali anticipazioni dovranno:
1) esporre l'importo del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 tra le quote accantonate, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni a suo tempo ricevute e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019;
2) iscrivere nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al FAL come sopra accantonato;
3) iscrivere pari importo nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020: nella missione 50 - programma 02 la quota annua da rimborsare e nella missione 20 - programma 03 il restante importo che, non impegnato e non pagato, alla fine dell'esercizio tornerà a confluire di nuovo nell'avanzo accantonato;
4) effettuare analoghe registrazioni dall’esercizio 2021 in avanti, fino all'integrale rimborso dell'anticipazione, prevedendo nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione il fondo accantonato nell'esercizio precedente.
A completamento di quanto esposto, si precisa che:
a) la quota interessi dovrà essere annualmente allocata in bilancio nel titolo 1 della spesa (macroaggregato 7), e dovrà trovare copertura con le entrate correnti dell'Ente;
b) contrariamente a quanto avviene per tutte le restanti quote dell'avanzo di amministrazione, che possono essere applicate solamente al primo esercizio del bilancio di previsione, l'avanzo accantonato relativo al FAL va iscritto in entrata in tutti e tre gli esercizi previsti nel bilancio;
c) qualora la nuova modalità di contabilizzazione determini alla data del 31 dicembre 2019 un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, il comma 2 del ripetuto art. 39-ter dispone che tale maggior disavanzo, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento effettuato in sede di rendiconto 2019, va ripianato annualmente a decorrere dall'anno 2020 per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
8 giugno 2020 Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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