Contabilità economico-patrimoniale

Risposta al quesito della dott.ssa Patrizia Ruffini

Quesiti
di Ruffini Patrizia
10 Giugno 2020

Il nostro Ente ha approvato il rendiconto 2018 con la riclassificazione ex D. Lgs. 118/2011; si chiede se a norma dell'art. 232 c. 2 D. Lgs. 267/2000 il nostro Ente può effettuare il rendiconto semplificato anche se non è stata espressa l'opzione con atto di giunta e/o consiglio nel 2019.

Nel 2017 e nel 2018 l’Ente ha fatto delle delibere in Consiglio con cui si è scelto di procedere con la contabilità semplificata. Ma nel 2019 non è stata fatta la delibera. Infatti da una interpretazione della norma dell’art. 232 co. 2 non è previsto di procedere con delibera. Quindi, si chiede di capire come procedere, e se tale volontà possa essere espressa direttamente nell’atto di approvazione del rendiconto.

Risposta

Secondo le disposizioni dell’articolo 232 del Tuel, “gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale ((...)). Gli enti locali che optano per la facolta' di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente  redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Riteniamo che la scelta di rinviare la contabilità economico-patrimoniale per restare con l’obbligo di redigere solo la situazione patrimoniale semplificata debba essere effettuata con deliberazione di consiglio ad hoc. Solo laddove questo non dovesse essere possibile può essere effettuata insieme al rendiconto.

Suggeriamo di valutare l’adozione una delibera con cui l’ente opta per la facoltà di rinvio dal 2019 in avanti fino a nuova e diversa determinazione o modifica normativa.

9 giugno 2020                Patrizia Ruffini

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