Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Al via i centri estivi, tempi stretti per i Comuni che intendono beneficiare dei contributi
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Al via i centri estivi, tempi stretti per i Comuni che intendono beneficiare dei contributi
Amedeo Di Filippo
A seguito dell’incontro tecnico tenutosi col Dipartimento della famiglia in merito al riparto dei fondi previsti per attivare i centri estivi, le Regioni stanno inviando ai Comuni una scheda volta ad acquisire la disponibilità a realizzare le attività rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che deve essere compilata e inviata entro mercoledì alle ore 12:00. Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Le indicazioni nazionali
L’art. 105 del D.L. n. 34/2020 destina ai Comuni una quota del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare interventi per il potenziamento dei centri estivi e progetti volti a contrastare la povertà educativa. Si tratta di 150 milioni di euro che dovranno essere ripartiti dal Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in Conferenza unificata, 135 dei quali riservati ai centri estivi, il resto alle povertà educative.
I centri estivi devono essere organizzati in coerenza con le Linee guida di cui all’allegato n. 8 al Dpcm 17 maggio 2020, che prevede l’elaborazione, da parte dei gestori, di un progetto delle attività offerte che comprende l’assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti. Questi gli aspetti da prendere in considerazione:
Aspetto |
Contenuto |
Accessibilità degli spazi |
Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta. Condizioni: strutturare sottofasce di età (scuola dell'infanzia dai 3 ai 5 anni; scuola primaria dai 6 agli 11 anni; scuola secondaria dai 12 ai 17 anni); definire tempi e modi d'iscrizione, con eventuale graduatoria che tenga conto della condizione di disabilità, della documentata condizione di fragilità del nucleo familiare, del maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori |
Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti e spazio disponibile |
Organizzazione in piccoli gruppi e una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate, privilegiando il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno |
Standard per il rapporto numerico fra il personale e i bambini ed adolescenti e strategie generali per il distanziamento fisico |
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti è graduato in relazione all'età: bambini della scuola dell'infanzia (3-5 anni) di un adulto ogni 5 bambini; bambini della scuola primaria (6-11) un adulto ogni 7 bambini; adolescenti della scuola secondaria (12-17) un adulto ogni 10 adolescenti |
Principi generali d'igiene e pulizia |
Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; non tossire o starnutire senza protezione; mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; non toccarsi il viso con le mani; pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; arieggiare frequentemente i locali |
Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori |
Tutto il personale deve essere formato sui temi della prevenzione di Covid-19 nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI, delle misure di igiene e sanificazione, dello spazio in cui andranno ad operare |
Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti |
Lavorare per piccoli gruppi garantendo la condizione della stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività |
Accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti |
Evitare assembramenti negli ingressi e scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo congruo; organizzare l'accoglienza all'esterno segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare; all'ingresso predisporre il lavaggio delle mani con acqua e sapone o gel igienizzante |
Triage in accoglienza |
I punti di accoglienza devono essere all'esterno o ingresso separato per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività; ingressi e uscite scaglionati almeno fra 5 e 10 minuti; differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita |
Progetto organizzativo del servizio offerto |
Il gestore deve elaborare uno specifico progetto da sottoporre preventivamente al Comune nonché, per quanto di competenza, all’ASL e deve contenere: calendario e orario quotidiano di funzionamento; numero ed età dei bambini e adolescenti accolti; ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale; tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima; elenco del personale impiegato; modalità previste nel caso di accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità; modalità per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto; modalità per la verifica della condizione di salute del personale impiegato; elenco dei bambini e adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della condizione di salute; rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria di spazio, arredi e attrezzature; modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine; preparazione e consumo dei pasti |
Attenzioni speciali per l'accoglienza de bambini e adolescenti con disabilità |
Il rapporto numerico deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente; il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato |
Le ordinanze regionali
Le Regioni stanno correndo in ordine sparso, ma sembra vi sia un orientamento comune nell’evitare lunghe e dispendiose procedure di evidenza pubblica e subordinare l’avvio dell’attività dei centri estivi alla presentazione da parte dei gestori di segnalazioni di inizio attività cui siano correlate la scheda progetto e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti la piena corrispondenza alle misure di sicurezza contenute nell’allegato n. 8.
L’attività può essere iniziata dal momento della presentazione della certificazione, con la possibilità per i Comuni e le ASL, in caso di accertata insussistenza dei requisiti e dei presupposti o di mancata conformazione alle misure di sicurezza, di sospendere le attività.
È bene dunque che i Comuni che intendono esprimere la disponibilità ad attivare i centri estivi comunichino via web l’indirizzo cui far pervenire i progetti e la documentazione correlata, possibilmente anche quello dell’ASL di riferimento, con cui prendere gli opportuni accordi. È inoltre necessario ricordare ai gestori che, qualora avessero intenzione di chiedere la disponibilità di spazi, scolastici e non, di proprietà comunale, devono verificarne col Comune la disponibilità e acquisire il nulla osta delle Direzioni scolastiche in caso di locali scolastici.
I contributi
Nota dolente è quella dei contributi previsti dall’art. 105 del D.L. n. 34/2020, di cui, a pochi giorni dall’avvio delle attività, conosciamo l’entità a livello nazionale – 135 milioni di euro – ma non quella a livello regionale e men che meno comunale, posto che il Ministero non ha ancora provveduto al riparto, che peraltro deve passare per la Conferenza unificata.
Posto che le risorse sono destinate per legge a “sostenere le famiglie”, l’ammontare su cui ogni Comune può contare non è certo indifferente per stabilire i criteri e e modalità di distribuzione, che comunque dovrà privilegiare le esigenze delle famiglie meno abbienti e di quelle in cui sono presenti bambini e ragazzi disabili che verranno accolti nei centri estivi.
A questo proposito, è opportuno segnalare che l’INPS ha dato avvio alla procedura per la presentazione delle domande del bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, previsto dall’art. 72 del Decreto-Legge n. 34/2020. La domanda deve essere presentata on line sul sito web dell’Istituto.
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