Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Autonomia e autorevolezza a garanzia del ruolo di Responsabile anticorruzione

Servizi Comunali Anticorruzione
di Palumbo Pietro Alessio
09 Giugno 2020

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                              

Autonomia e autorevolezza a garanzia del ruolo di Responsabile anticorruzione

Pietro Alessio Palumbo

 

Ai sensi della legge anticorruzione del 2012 l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Negli enti locali in particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

Ebbene come chiarito dall’Autorità anticorruzione (Del.453/2020) in presenza di figure dirigenziali nell’Ente risulta illegittima l’attribuzione dell’incarico di Responsabile anticorruzione a un funzionario ancorché avvocato e sebbene il Segretario abbia in carico la gestione diretta di alcune strutture.

Il ruolo del funzionario avvocato

In seguito ad alcune verifiche sul sito web istituzionale del Comune coinvolto, l’ANAC riscontrava il conferimento dell’incarico di Responsabile anticorruzione a un avvocato, funzionario del Comune.

Segnatamente il funzionario possedeva la categoria D, non era apicale e risultava incardinato in una struttura subordinata alla gestione diretta del Segretario generale il quale gestiva contestualmente Personale, Ufficio Legale, Igiene Urbana, Suap, Ambiente.

Interpellato dall’Autorità anticorruzione l’Ente sosteneva con alcune argomentazioni, le ragioni a suo dire legittime di tale scelta ricaduta sul funzionario avvocato.

In particolare le attività svolte dall’avvocato all’interno dell’Ufficio erano distribuite su una fase prettamente amministrativa che riguarda il monitoraggio e aggiornamento del protocollo informatico relativamente agli atti giudiziari notificati; archiviazione e digitalizzazione degli atti in arrivo; inserimento delle date di udienza in calendario; richiesta atti agli uffici di competenza.

Seguiva una fase prettamente giudiziale, ovvero la costituzione in giudizio dell’ente.

Nella specie, a dire dell’Ente, l’avvocato non svolgeva funzioni di amministrazione attiva, né adottava atti e provvedimenti amministrativi di natura dirigenziale connessi al raggiungimento dei fini dell’Ente.

Inoltre la qualifica ricoperta dall’avvocato non comprendeva le competenze per poter difendere l’Ente in materia di diritto del lavoro, disciplinare, diritto penale, affidate ad avvocati esterni.

Di talché – sosteneva la relazione del Comune – l’avvocato non veniva a trovarsi nell’ipotesi di incompatibilità, individuata dall’ANAC, tra le funzioni di RPCT e quelle di avvocato dell’Ente, nell’eventualità di segnalare inadempienze o inosservanze, da parte dei dipendenti, all’Ufficio di disciplina, venendo di tal guisa anche a trovarsi avvocato di sé stesso.

Nella relazione l’avvocato stesso asseriva di svolgere l’incarico di Responsabile anticorruzione in piena autonomia sia rispetto all’organo di indirizzo sia rispetto al Segretario generale. 

Il ruolo del Segretario

Il Segretario generale del Comune rappresentava invece di essere Dirigente di alcuni Uffici e servizi tra i quali Ufficio gestione giuridica del personale, Ufficio Ambiente ed Ufficio Contenzioso e Tributario.

Questa scelta operata dall’amministrazione era originata dalla necessità ed urgenza di portare nei servizi affidati al Segretario generale una certa, efficace e trasparente azione amministrativa, venuta meno nelle precedenti gestioni dirigenziali.

Per tutto ciò, al fine di garantire l’osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell’azione amministrativa, la scelta dell’amministrazione era stata quella di affidare i descritti servizi alla “figura di garanzia”, propria del Segretario generale.

I rilievi ANAC

Ha chiarito l’Autorità anticorruzione che pur non essendoci una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di Responsabile anticorruzione, si può desumere dalla normativa sull’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati, che requisito principale di tale iscrizione è l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense.

Pertanto deve ritenersi fortemente inopportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Venendo alla posizione del Segretario generale, l’individuazione dello stesso quale scelta ottimale per ricoprire il ruolo di Responsabile anticorruzione negli enti locali, trova fondamento nelle funzioni che il segretario stesso svolge in compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Deriva che le molteplici attività intestate al Segretario comunale, sono riconducibili a un ruolo di “professionista garante”, così come per la prevenzione della corruzione laddove assume un ruolo fondamentale, a difesa di interessi avulsi dalla logica particolare della concreta attuazione di indirizzi politici.

La normativa di specie precisa inoltre che l’attribuzione di funzioni dirigenziali al Segretario può avvenire solo con atto formale del capo dell’Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell’assenza di adeguate figure professionali interne, e comunque, in via temporanea.

In altre parole l’affidamento di compiti gestionali ai segretari è possibile unicamente in via transitoria, e in caso di eccezionale assenza delle necessarie professionalità all’interno del Comune, al fine di arginare situazioni tali da ingenerare la possibile paralisi gestionale del Comune.

A ben vedere infine le attività esercitate dal funzionario avvocato nella veste di Responsabile anticorruzione in una condizione organizzativa di subordinazione all’interno della strutturazione organizzativa del Comune non può, in ogni caso, garantire le necessarie autonomia e autorevolezza, a garanzia della concreta efficacia e funzionalità d’azione e pianificazione anticorruzione.

8 giugno 2020

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