Misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio e servizio

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
09 Giugno 2020

In data 26/05/2020 questo Comune ha ricevuto "Informazione sull'azione penale ai sensi dell'art.129 disp. att. c.p.p. relativa al dipendente ..... attualmente sottoposto alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio e servizio connesso con quello esercitato o altro pubblico ufficio presso il Comune o enti collegati o strumentali".

La predetta comunicazione è datata 26/05/2020 e sottoscritta dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che informa della conclusione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale con richiesta al GIP di emissione del decreto di giudizio immediato. Alla comunicazione non viene allegato il provvedimento di interdizione.

  • Il Comune deve limitarsi a prendere atto della comunicazione della sospensione applicando l'indennità di cui all'art.61, comma 7 del CCNL 21/05/2018 (ex art.5, comma 7 CCNL 21/05/2008)?;
  • L'indennità di cui al punto precedente deve essere corrisposta con decorrenza 26/05/2020 o bisogna acquisire il provvedimento di interdizione per verificare l'esatta decorrenza? (prima del 26/05/2020 il dipendente ha giustificato l'assenza con ferie/L. 104, etc.);
  • Esistono legami tra quanto previsto dall'art. 61, comma 7 del CCNL 21/05/2018 (ex art.5, comma 7 CCNL 21/05/2008) e l'azione disciplinare? Il procedimento disciplinare, in altre parole, potrebbe prescindere dall'applicazione e dalla corresponsione della predetta indennità? 

I predetti quesiti derivano dalla considerazione che in questo Ente lo scrivente è Responsabile del Personale mentre il Segretario Comunale è Responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

Risposta

Nel caso di provvedimento comportante la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio e servizio, l’amministrazione dovrà procedere alla sospensione dal servizio del dipendente stante la sua impossibilità di rendere la prestazione lavorativa. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può disporre la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. In tale evenienza l’amministrazione prende atto del provvedimento del pubblico ministero e lo attua, disponendo la sospensione dal servizio del dipendente, salvo che, all’esito al procedimento disciplinare, non ritenga opportuno procedere con il licenziamento.

È appena il caso di osservare che si tratta di una misura cautelare temporanea, adottata dal Pm nella fase delle indagini o in corso di processo e non presuppone accertamento di colpevolezza.

Pertanto, il comune deve acquisire senza indugio il provvedimento di interdizione e, nel frattempo, deve immediatamente corrispondere l’indennità di cui all’art. 61, comma 7, Ccnl 21.5.2018, disponendo la immediata sospensione dal servizio.

Il procedimento disciplinare può certamente proseguire indipendentemente dall’avanzamento del procedimento penale. L’art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001 stabilisce, infatti, che il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

Tuttavia, il medesimo art. 55-ter consente, per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale; in questo caso il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

8 giugno 2020               Angelo Maria Savazzi

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