Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito del dott. Fabio Venanzi
QuesitiIl Sindaco ha firmato il decreto di conferimento dell'incarico ex art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai fini della copertura del posto attualmente vacante di Responsabile del Settore Tecnico con conseguente titolarità di posizione organizzativa (il Comune è un Ente privo di dirigenza). Si chiede se debba essere stipulato il contratto individuale di lavoro e, in caso di risposta affermativa, chi debba firmare per conto del Comune visto che il Segretario Comunale titolare è in malattia per tutto il mese, non c'è un Vice-Segretario Comunale e, al momento, non c'è ancora un Segretario Comunale supplente.
Il contratto individuale di lavoro è condizione necessaria per poter considerare perfezionata l’instaurazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 19 CCNL 21 maggio 2018.
La risposta al quesito deve essere trovata nelle fonti regolamentari dell’ente. Il decreto di conferimento dell’incarico può demandare il Segretario o altro titolare di posizione organizzativa (per esempio dell’ufficio personale), alla stipula del contratto individuale di lavoro.
In assenza, si ritiene necessario che l’ente richieda un segretario comunale a scavalco oppure che l’ente individui, nell’ambito delle proprie fonti statutarie e regolamentari, un soggetto cui conferire l’incarico di vice segretario.
5 giugno 2020 Fabio Vennzi
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
TAR Lombardia, Brescia, Sezione II – Sentenza 14 aprile 2025, n. 324
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Circolare 16 maggio 2025
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