Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Edilizia scolastica, Sindaci e Presidenti di Provincia nominati commissari straordinari

Servizi Comunali
di Di Filippo Amedeo
08 Giugno 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                           

Edilizia scolastica, Sindaci e Presidenti di Provincia nominati commissari straordinari

Amedeo Di Filippo

 

La Camera ha convertito in legge sabato il D.L. “Scuola” n. 22/2020, su cui c’è stato il voto di fiducia il giovedì precedente. In attesa della pubblicazione in Gazzetta, segnaliamo l’art. 7-ter, introdotto durante l'esame al Senato, che consente ai Sindaci e ai Presidenti delle Province e delle Città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari previsti dal D.L. “Sblocca cantieri” n. 32/2019.

I poteri

Analizzando di passata le norme introdotte nel decreto scuola, che tutt’altre finalità doveva perseguire, non si può sfuggire alla sensazione che il legislatore d’urgenza (e di emergenza) abbia voluto consolidare anche per l’edilizia scolastica il “modello Genova”, ossia la procedura che sta consentendo in meno di due anni di inaugurare il ponte sul fiume Polcevera caduto rovinosamente il 14 agosto 2018. Con buona pace delle regole ancora scolpite nel Codice dei contratti, che a questo punto si rivela palesemente il problema per lo snellimento delle procedure e per la ripresa degli investimenti.

La finalità dell’art. 7-ter è infatti quella di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da Covid-19, le cui misure si aggiungono e si collegano a quelle di semplificazione inserite dall'art. 232 del D.L. 34/2020. Misure che hanno una validità limitata nel tempo: 31 dicembre 2020. Chiara anche l’identificazione soggettiva: Sindaci e Presidenti delle Province e delle Città metropolitane. A questi soggetti consegna i poteri propri dei commissari di cui all’art. 4 dello Sblocca cantieri:

- comma 2, assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi; rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati; approvazione dei progetti sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale si intendono rilasciati; sono previste procedure speciali nei casi di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e qualora sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica;

- comma 3, per l'esecuzione degli interventi, i commissari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per le occupazioni di urgenza e le espropriazioni delle aree i commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

E le deroghe

L’art. 7-ter consegna inoltre ai commissari la deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti, riepilogate nella seguente tabella:

 

Articolo

Comma

Contenuto

 

32

8

stipula del contratto entro sessanta giorni dall’efficacia dell'aggiudicazione ed esecuzione d'urgenza

9

il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still sostanziale o termine dilatatorio)

11

se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni (stand still processuale)

12

il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti

33

1

assoggetta la proposta di aggiudicazione ad approvazione dell'organo competente

 

37

 

consente alle stazioni appaltanti qualificate di procedere direttamente e autonomamente agli acquisti, disciplinando i casi per le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione e che procedono ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti, aventi la necessaria qualifica

 

60

 

con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

 

77

 

per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto

78

 

prevede la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

 

95

 

3

elenca i casi in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere prevista come criterio esclusivo di aggiudicazione

 

Gli altri poteri

Il comma 2 dell'art. 7-ter prevede che i contratti stipulati sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. I riferimenti sono in particolare agli artt. 92, comma 3, e 94, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia): in caso di urgenza, le stazioni appaltanti possano procedere alla stipula, all’approvazione o all’autorizzazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, ma nel caso in cui emergano circostanze rilevanti ai sensi del Codice antimafia tali per cui sarebbe stata preclusa la conclusione del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Siamo al comma 3, che per le occupazioni d’urgenza e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, affida ai Sindaci e Presidenti l’onere di provvedere, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.  Il decreto vale come atto impositivo del vincolo all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

Chiude il comma 4, che affida ai novelli commissari un’altra serie di poteri e responsabilità: a) vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

6 giugno 2020

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