Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente dell’Ente parteciperà ad un master di I° livello articolato in 1850 ore della durata di circa un anno, ed organizzato dall'Università degli Studi di ......... per il quale ha ottenuto una borsa di studio proprio in qualità e come rappresentante dell’Ente. Tale master si svolgerà a volte attraverso dei seminari formativi on line, mentre in altre circostanze il dipendente dovrà necessariamente effettuare degli spostamenti.
Si chiede se l’espletamento di tale master può essere considerato servizio a tutti gli effetti e come è opportuno gestire le assenze e il relativo periodo di formazione.
Secondo gli orientamenti ARAN solo nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro. Per cui se si tratta di una attività formativa autorizzata dall’amministrazione di appartenenza del dipendente potrà essere considerata come servizio a tutti gli effetti.
In questo caso l’assenza dal luogo di lavoro dovrà essere gestita come una specifica assenza autorizzata per partecipazione ad attività formativa.
Le suddette attività formative organizzate e programmate dall’ente si distinguono nettamente, sul piano concettuale, dai permessi per motivi di studio, di cui all’art.45 del CCNL del 21.5.2018, come evidenziato anche dalla disciplina dettata, in quanto finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori (sono questi, infatti, a individuare liberamente ed autonomamente i corsi che intendono frequentare, sopportandone i relativi oneri). Conseguentemente, deve escludersi ogni possibilità di assimilazione sostanziale delle prime con i secondi.
Se l’attività formativa non è organizzata o autorizzata dall’amministrazione di appartenenza il dipendente potrà accedere ai permessi per motivi di studio previsti dall’art. 45 Ccnl 21.5.2018 secondo le regole di accesso ivi previste. Inoltre, è possibile utilizzare l’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39 ovvero i congedi per la formazione di cui all’art. 46 del medesimo contratto.
1 giugno 2020 Angelo Maria Savazzi
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