Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

Il rispetto degli obblighi di trasparenza nella delibera Anac n. 213/2020 e il censimento dei procedimenti quale adempimento obbligatorio

Servizi Comunali Anticorruzione Trasparenza
di Leopizzi Giuseppe di Marzo Raffaele
01 Giugno 2020

Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo                                                                   

Il rispetto degli obblighi di trasparenza nella delibera Anac n. 213/2020 e il censimento dei procedimenti quale adempimento obbligatorio.

Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

 

L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 213 del 4 marzo 2020 ha fornito alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico ecc. e naturalmente ai rispettivi OIV (Organismi indipendenti di valutazione)/NIV alcune importanti indicazioni in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. Il Presidente con il comunicato del 12 marzo 2020 ha precisato che: «Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati – come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020». Precisa, inoltre, che: «L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020».

L’Anac ha quindi fornito taluni suggerimenti agli OIV/NIV al fine di operare le verifiche necessarie sul rispetto degli obblighi di trasparenza e sull’attività di vigilanza che intende predisporre nel corso dell’anno corrente dopo l’esame degli esiti delle attestazioni citate.

L’atto in parola contiene, inoltre, vari allegati, di seguito si elencati:

  • «documento di attestazione»;
  • «griglia di rilevazione per le amministrazioni pubbliche»;
  • «scheda di sintesi»;
  • «criteri di compilazione della griglia di rilevazione»;
  • «documento tecnico».
    Tra gli adempimenti che, in generale, riguardano una serie di informazioni su consulenti e collaboratori, bandi di concorso, sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici, servizi erogati, informazioni ambientali, ecc., spicca il «censimento dei procedimenti», necessario ed indispensabile per le verifiche anticorruzione, ma dettagliatamente indicato, con precipuo riferimento normativo, nella predetta «griglia».
    La trasparenza[1] è da intendere «come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»[2]. La trasparenza, insomma, come pubblicità online, automatica, garanzia di piena ed immediata disponibilità di informazioni attinenti al servizio e moduli necessari con spiegazioni e costi dei vari procedimenti.
    In tal senso, in sede di verifica da parte degli OIV richiede la compilazione della griglia di rilevazione la quale conterrà tutte le informazioni sui procedimenti anagrafici e il rinvio ai moduli resi disponibili online.
    La «griglia di rilevazione» prevede per ciascuna tipologia di procedimenti (ivi compresi quelli riguardanti i servizi demografici) la verifica delle informazioni di cui all’art. 35, del D. Lgs. n. 33/2013 ed in particolare l’attribuzione di punteggi rapportati alla completezza o meno delle informazioni riferite a ciascun elemento:
  1. breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  2. unità organizzative responsabili dell’istruttoria;
  3. l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  4. ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  5. modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  6. termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  7. procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione;
  8. strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  9. link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione;
  10. modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.
    Potrebbe essere utile proseguire proponendo un esempio concreto.
    Prendiamo in esame l’ipotesi di un «procedimento dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente».
    Il format contiene:
  • Breve descrizione del procedimento:
    [esempio: Procedimento di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (Apr) di cittadino italiano o straniero, a seguito di trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero.]
  • Riferimenti normativi utili:
  • Termine di conclusione del procedimento

[2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione del cittadino (art. 18 D.P.R. n. 223/1989);
per l’eventuale annullamento dell’iscrizione anagrafica: 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione, termine oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso
.]

  • Azioni previste ed attuate per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento

[Controllo periodico dello stato delle pratiche.]

  • Casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato o può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

[Si veda il punto relativo al termine di conclusione del procedimento].

  • Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell’interessato e modi per attivarli:

[Ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di annullamento dell'iscrizione anagrafica.
Ricorso alla giurisdizione ordinaria nei modi e tempi stabiliti dal codice di procedura civile.]

Va da sé che anche per questo tipo di procedura lo schema riassuntivo deve riportare le voci relative al responsabile del procedimento, al suo sostituto, all’ ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale. Ove diverso, deve indicare il nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; alle modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino.

Invece, altro caso pratico, quello relativo alle informazioni relative alle «modalità di effettuazione dei pagamenti» occorre precisare:

  • modalità di pagamento
  • codice di versamento/causale
  • procedimenti
  • uffici di riferimento
  • inoltre, dovranno essere indicati nella parte corrispondente attività e procedimenti - dichiarazioni sostitutive ed acquisizione dati d’ufficio (art. 35, co. 3 D. Lgs. n. 33/2013),  le seguenti informazioni: recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale degli uffici responsabili per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
    Dunque, la peculiare voce «tipologia di procedimenti» richiede, certamente, un supplemento di considerazione nella fase di inserimento dei dati da parte dei Responsabili giacchè la loro presenza (e, ovviamente, veridicità) rappresenta un indice particolarmente rilevante circa l’assolvimento dell’obbligo di  pubblicazione da parte dell’Amministrazione/ente.
    Inoltre , per ogni dato inserito nella «griglia di rilevazione», quindi, deve essere verificata l’avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa, con l’indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell’Amministrazione/ente/società.
    Tali punteggi sono contenuti nella relativa «griglia» ed hanno come parametro la pubblicazione dei dati; bisogna così verificarne la rispondenza ai seguenti interrogativi:
  • il dato è pubblicato nella sezione AT (“Amministrazione trasparente”) o ”Società trasparente” del sito istituzionale?
  • la completezza dei dati: il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?
  • La riferibilità a tutti gli uffici, l’aggiornamento dei dati: la pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?
  • ed ancora: il formato è aperto o elaborabile?
    Di conseguenza, l’OIV/NIV, in sede di rilascio dell’«attestazione», dovrà accertare e attestare se :
  • l’amministrazione/ente ha/non ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione AT (“Amministrazione trasparente”);
  • l’amministrazione/ente ha /non ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC (“Piano anticorruzione”);
  • i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013;
  • l’amministrazione/ente  ha/ non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT (“Amministrazione Trasparente”).
    Terminati le operazioni – che, generalmente, sono precedute da un periodo di osservazione da parte dei componenti dell’OIV/NIV e di uno o più colloqui con i Responsabili – , i redatti documenti finali relativi (attestazioni complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi), sono pubblicate nella sezione “«Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.
    31 maggio 2020
 

[1] F. Merloni (cur.), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008, passim; calzate pare essere la riflessione secondo la quale le regole sulla trasparenza (per esempio, l’accesso agli atti e documenti amministrativi) che consentono un «controllo per così dire dal basso», secondo il modello della pubblica amministrazione «casa di vetro» teorizzato all'inizio del secolo scorso da Filippo Turati, risolvono solo in parte il problema della accountability e anche i meccanismi della responsabilità politica tra eletti ed elettori non sono efficaci»: M. CLARICH, Riforme amministrative e sviluppo economico, in  Riv. Trim. dir. pubbl., fasc. 1/2020, 159 e ss.

[2] Così come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. Sul sistema di trasparenza delineato dal d.lgs. n. 33 del 2013, cfr., tra gli altri, E. CARLONI, L’amministrazione aperta, Rimini, 2014, spec.  236 ss.; B. PONTI (cur.), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, 2013; M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa. Commento a d.lg. 14 marzo 2013, n. 33, in Giorn. dir. amm., 2013, 795 ss.; A. CONTIERI, Trasparenza e accesso civico, in Nuove autonomie, 2014, 563 ss.; A. BONOMO, Il codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, in Istituzioni del federalismo, 2013, 725 ss. Interessanti spunti anche in F. FAINI, Il volto dell’amministrazione digitale, nel qudro della rinnovata fisionomia dei diritti in rete, in Diritto dell'Informazione e dell’Informatica (Il), fasc. 4/2019, 1099 e ss.

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