Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta al quesito del dott. Riccardo Antonini
QuesitiSi può accettare una fattura di un professionista emessa il 18/05/2020 con ritenuta non soggetta art. 62 co.7 dl 18/2020?
L’articolo 19 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, abrogando il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede ora che: « 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' abrogato. »
Il professionista può quindi presentare apposita dichiarazione al Comune in qualità di sostituto di imposta per non applicare la ritenuta d’acconto al compenso.
29 maggio 2020 Riccardo Antonini
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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