Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiIn fase di approvazione del conto di bilancio 2019, si ha la necessita di spostare residui attivi da mutui dal titolo VI al titolo V. Questo spostamento, in base ai principi contabili doveva essere fatto negli anni precedenti con il riaccertamento straordinario dei residui. Oggi si è in esercizio provvisorio 2020 e in fase di approvazione del conto di bilancio 2019.
Si chiede:
- quali atti adottare per spostare i residui da un titolo ad un altro?
- I residui devono essere spostati nel 2019 ed approvare il conto di bilancio con i residui sul titolo V o spostare i residui sulla previsione e competenza 2020?
- Ci saranno ripercussioni negative sulle trasmissioni alla Bdap del conto di bilancio e previsione?
Da quanto esposto nel quesito si deduce che i residui ivi indicati sono relativi a mutui assunti in vigenza del precedente ordinamento contabile; al riguardo si evidenzia preliminarmente che il credito del comune per un mutuo - o quota di mutuo - stipulato ma ancora da erogare è rappresentato, nell'ordinamento contabile armonizzato, non da un residuo attivo del titolo 6 (accensione di prestiti), ma da un residuo attivo del titolo 5 (entrate da riduzione di attività finanziarie) (nota). Pertanto eventuali residui attivi tutt'ora conservati al titolo 6 risultano non correttamente classificati, e debbono essere reimputati al titolo 5.
Detta operazione va effettuata in sede di riaccertamento ordinario dei residui, in occasione del quale gli enti debbono verificare, tra l'altro, anche la loro corretta classificazione nel piano dei conti; la delibera di giunta che approva il riaccertamento include pertanto anche " ... i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione ".
A tal fine il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 espressamente prevede che
"" ... La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio. In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re-imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’esercizio da cui decorre l’applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell’esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell’esercizio precedente. Conseguentemente, l’articolazione dei residui iniziali dell’esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all’articolazione dei residui finali dell’esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenza tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall’ente.""".
Sulla base di tali prescrizioni il rendiconto 2019 dovrà essere approvato con i residui ricompresi nel titolo 6, mentre nel bilancio 2020 - gestione residui - gli stessi saranno ricompresi nel titolo 5; la relativa differenza di articolazione - fermo restando il totale generale dei residui - sarà giustificata dalla matrice di correlazione, anche ai fini della BDAP.
27 maggio 2020 Ennio Braccioni
(nota) vedasi al riguardo l'esempio n. 8 allegato al principio contabile n. 4/2.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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