Conservazione a residui di trasferimenti correnti e contributi agli investimenti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiHo dei residui attivi da mutui ancora da erogare per economie di lavori ma non ho i corrispondenti residui passivi. Trattasi di residui molto vecchi quindi non riesco neanche a risalire in che anno siano stati stralciati questi residui passivi. Poiché per richiederli alla cassa depositi e prestiti devo approvare nuovi progetti in bilancio chiedo se contabilmente è corretto stralciare i residui attivi e prevederli a competenza nel titolo di accensione prestiti anche se effettivamente non sono nuovi prestiti per finanziare spese in conto capitale a competenza.
La cancellazione di residui passivi, non compensata dalla cancellazione di residui attivi per pari importo, determina un incremento del risultato di amministrazione, nel quale confluiscono le risorse che finanziavano il residuo cancellato; nel caso di cui al quesito (residui cancellati finanziati da mutui) tali risorse hanno natura di entrata vincolata e sono quindi confluite nella quota vincolata dell'avanzo (ed in tal caso detti vincoli permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo; in tal senso vedasi Corte Cost. nn. 70/2012 e 89/2017).
I residui attivi di cui al quesito, anche se molto vecchi, non possono essere cancellati, ma vanno conservati nel bilancio, così come chiarito dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, che con delibera n. 14/2017 ha precisato che "" ... la diversa destinazione ad altri investimenti delle risorse derivanti dalle suddette economie o da eventuali nuovi finanziamenti o da altre cause deve essere contabilizzato eliminando solo il residuo passivo e mantenendo quello attivo che, quindi, concorre alla formazione dell’avanzo vincolato ... "".
Ai fini della copertura della spesa derivante dai nuovi progetti da approvare (e da finanziare con la devoluzione dei vecchi mutui) andrà quindi utilizzato, una volta perfezionata con la Cassa DD.PP. la procedura di devoluzione, l'avanzo vincolato come sopra costituito (nota).
23 maggio 2020 Ennio Braccioni
(nota) Se, come sembra di capire dalla formulazione del quesito, l'ente si è a suo tempo limitato a disporre la cancellazione dei residui passivi senza la contestuale costituzione dell'avanzo vincolato (e quindi esso non è rappresentato nel prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione dell'ultimo esercizio approvato), tale quota di avanzo dovrà essere ripristinata computandola nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, esponendo - con il segno "meno" - il relativo importo nella colonna f) del nuovo prospetto allegato a/2 (Risultato di amministrazione - quote vincolate).
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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presentata dal dott. Ennio Braccioni e Nicolò Albanese
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