Permessi per cause particolari motivi personali o familiari e per visite mediche. artt. 32 e 35 del Ccnl enti locali 2016-2018

Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
27 Maggio 2020

In relazione ai permessi per cause particolari motivi personali o familiari (art. 32) e per visite mediche (art. 35) del ccnl  enti locali 2016-2018 si chiede cortesemente come vadano riproporzionate le 18h (usufruibili anche a giorni)

Nel caso di neo assunta dal 15 aprile 2020 part-time 18 h su 3 giorni lavorativi a settimana (orario dalle 8.00 alle 14.00), quante ore spettano? E nel caso usufruisse di giornata intera quante se ne calcolano da detrarre dal monte ore spettante?

Nello specifico la dipendente è assunta part-time verticale 18 h settimanali su 3 giorni a settimana da 6 ore ciascuno, in comune con dipendenti full-time che lavorano su 5 gg a settimana
E’ giusto il calcolo seguente:

3/5 di 18 = 10,80 ?  da considerare come 11 ore 2 20 minuti? 80 minuti
considero 1 h e 20? O il calcolo è diverso?

Essendo stata assunta il 15/04/2020 come riproporziono per l'anno in corso?  11,20/12x9mesi=  8 ore e 39 minuti?

Risposta

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il riproporzionamento andrà effettuato, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno.

Nel caso prospettato di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale articolato su soli 3 giorni di presenza in una settimana lavorativa di 5 giorni del lavoratore a tempo pieno, il dipendente potrà fruire di 10 ore e 48 minuti (3/5 di 18).

Non vi è necessità di arrotondamenti perché i permessi possono essere fruiti anche per frazioni di ora, ricordando, però, che il lavoratore non può avvalersi degli stessi per un arco temporale inferiore ad una sola ora. Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un’intera ora), mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e venti ecc.). 

Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, non si procede al riproporzionamento della durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata dell’intera giornata lavorativa. Infatti, nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorative è svolta a tempo pieno, ma, ai sensi dell’art.54, comma 2, lett.b), del CCNL del 21.5.2018: “limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).”. 

Infine occorre riproporzionare il monte ore di permessi in 9/12 essendo stata assunta il 15/04/2020. 

26 maggio 2020        Daniele Conforti Consulente del Lavoro

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