Approvazione degli atti della commissione esaminatrice di concorso da parte del responsabile
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiAbbiamo ricevuto il 50% del fondo di rotazione sulla base di un accertamento registrato nel 2019. In sede di approvazione del rendiconto 2019 abbiamo pensato di operare in questo modo: Accertamento di euro 630.900,00 (come da fondo di rotazione richiesto e incassato in conto residui attivi nel 2020 per il 50%) accantonamento dello stesso importo di euro 630.900,00 nel risultato di amministrazione al 31/12/2019. ALLEGATO A1. A seguito di tale operazione il risultato finale al 31/12/2019 sarà il seguente: RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 110.721,80 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 Parte accantonata (3) Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 61.440,98 Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00 Fondo anticipazioni liquidità 630.900,00 Fondo perdite società partecipate 0,00 Fondo contenzioso 3.000,00 Altri accantonamenti 651,00 Totale parte accantonata (B) 695.991,98 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 389,20 Altri vincoli da specificare 0,00 Totale parte vincolata (C) 389,20 Totale parte destinata agli investimenti (D) 4.475,36 Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) -590.134,74 Nella prima variazione utile dopo l'approvazione del rendiconto applicheremo al bilancio di previsione 2020 la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione per euro 630.900,00 per finanziarie il rimborso della quota capitale alla missione 20 e la differenza sarà allocata al titolo 4. Al 31/12/2020 sarà impegnata solo la quota imputata alla missione 20 mentre la somma allocata al titolo quarto andrà in economia. Si chiede un parere in merito.
L'articolo 39-ter del Dl 162/2019 (cosiddetto milleproroghe) convertito nella L. n. 8 del 28 febbraio 2020 costituisce un’importante novità sulla disciplina del Fondo anticipazione liquidità (in seguito abbreviato in FAL) degli enti locali. Il comma 1 del citato articolo, con la finalità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, dispone che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali debbano accantonare nel risultato di amministrazione il FAL, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti, come previsto dal DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
Il successivo comma 3 ha disciplinato l'utilizzo annuale del FAL come sopra accantonato nel risultato di amministrazione 2019, prevedendo che:
Nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, quale utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 (nel caso prospettato € 630.900,00); correlativamente nella parte spesa dell'esercizio 2020 viene stanziato:
Negli anni successivi, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione viene applicato il fondo derivante dall'esercizio precedente, prevedendo in spesa stanziamenti analoghi a quanto descritto al punto precedente, e così via fino alla completa restituzione della anticipazione ottenuta.
Queste nuove norme hanno reso superate e non più applicabili le precedenti modalità di contabilizzazione, quali erano state previste dalle deliberazioni della sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 33/2015 e n. 28/2017, che imponevano agli enti di finanziare con risorse proprie (correnti) tutta la rata annua di restituzione, sia per la quota capitale che per gli interessi, e in tal senso doveva intendersi anche il richiamo a queste deliberazioni contenuto nel paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2.
Fermo restando che la quota degli interessi continua a dover essere finanziata dalle risorse correnti dell'ente, la novità è rappresentata dal fatto che a decorrere dal bilancio 2020 la quota capitale annua dell'anticipazione trova in entrata la sua contropartita contabile nell'avanzo accantonato, determinando così l'effetto di liberare risorse correnti in pari misura; questo importo è poi destinato ad aumentare negli esercizi successivi fino alla integrale restituzione dell’anticipazione, stante l'importo annualmente crescente della quota di capitale (essendo costante la rata annuale, comprensiva degli interessi, il cui importo, da imputare tra le spese correnti al titolo 1 della spesa, è invece decrescente).
Infine, il comma 4 del ricordato articolo 39-ter ha stabilito che l'applicazione al bilancio del risultato di amministrazione accantonato nel FAL è consentita anche agli enti in disavanzo di amministrazione (quindi anche da parte dell’ente richiedente il quesito), così da permetterne l'utilizzo al di fuori dei limiti previsti dal comma 898 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).
22 maggio 2020 Angela D’Eri
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - Delibera del 25 febbraio 2025, n. 10
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
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