Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
D.L. Rilancio, al via il Reddito di emergenza
Servizi Comunali Lotta alla povertà e inclusione socialeApprofondimento di Amedeo Di Filippo
D.L. Rilancio, al via il Reddito di emergenza
Amedeo Di Filippo
L’art. 82 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 introduce una nuova misura destinata ad arginare gli effetti dell’emergenza epidemiologica: il “reddito di emergenza” (Rem). Non si tratta di una misura “sociale” di contrasto alla povertà ma di una risposta all’esigenza di far fronte alla mancanza di liquidità delle famiglie e per questo viene gestito direttamente dall’INPS.
Gli interessati
Il Rem è un “reddito straordinario” in quanto correlato direttamente alla condizione di necessità determinata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato per questo ai nuclei familiari – come definiti dall'art. 3 del Dpcm n. 159/2013 – che di queste condizioni stanno risentendo ma che devono possedere cumulativamente, al momento della domanda, i requisiti elencati al comma 2:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5, ossia da 400 euro fino 800 a seconda della composizione del nucleo; il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'art. 4, comma 2, del Dpcm n. 159/2013 ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE; il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Dpcm n. 159/2013;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
Gli esclusi
Non possono disporre del Rem i nuclei in cui siano presenti componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, e in particolare: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28), indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30), indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38), reddito di ultima istanza (art. 44).
Nemmeno possono aspirarvi quanti percepiscano le indennità previste dagli artt. 84 e 85 dello stesso D.L. n. 34/2020, ossia i “600 euro” e l’indennità per i lavoratori domestici. Né è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda:
a) siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) siano percettori di Reddito di cittadinanza ovvero le misure aventi finalità analoghe riconosciute dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome.
Altra ipotesi di esclusione è prevista al comma 6, che vieta l’accesso al Rem ai soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché a coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Entità e procedura
Le domande per il Rem devono essere presentate entro il mese di giugno 2020 e il beneficio sarà erogato in due quote. Ciascuna di esse è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. n. 4/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti che si trovano in stato detentivo o che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta da inviare tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste possono essere presentate presso i CAF, previa stipula di una convenzione con lo stesso INPS, ovvero presso gli istituti di patronato.
Ai fini dell'erogazione del Rem, l’art. 82 autorizza un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF è autorizzato un ulteriore limite di spesa pari a 5 milioni di euro, così che la spesa complessiva per la misura ammonta a 959,6 milioni di euro.
Circa i controlli, il comma 8 contempla la sola verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. c), ossia il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019, rispetto al quale l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie comunicati nelle modalità previste ai fini ISEE.
Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
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