Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il divieto di inconferibilità va esteso anche ai dirigenti a contratto in dotazione organica

Servizi Comunali Inconferibilità
di Giannotti Vincenzo
22 Maggio 2020

Approfondimento di Vincenzo Giannotti                                                                                                       

Il divieto di inconferibilità va esteso anche ai dirigenti a contratto in dotazione organica

Vincenzo Giannotti

Il superamento della selezione pubblica, prevista per gli incarichi dirigenziali in dotazione organica – ai sensi dell’art.110, co. 1, del Tuel - non consente di tenere indenne il dipendente assunto dal principio di inconferibilità che consiste nel non aver avuto altri incarichi da parte dell’amministrazione conferente. In questo caso, la nullità dell’incarico va dichiarata dal responsabile anticorruzione, in quanto il richiamato principio ha l’obiettivo di evitare, per un soggetto che intrattenga rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione, una sua posizione privilegiata finalizzata a stringere rapporti che possono consolidarsi e, così, favorire forme di corruzione. Queste sono le conclusioni del TAR del Lazio (sentenza n.5188/2020) che ha dichiarato legittimo il decreto del responsabile dell’anticorruzione per aver disposto la nullità, per inconferibilità, del decreto sindacale di nomina del dirigente a contratto.

Il caso

Il Sindaco, a seguito di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico del responsabile del servizio tecnico, ha nominato con proprio decreto un professionista esterno. Quest’ultimo, il giorno dopo l’atto di conferimento dell’incarico, ha proceduto a comunicare le dimissioni di alcuni incarichi intrattenuti con l’amministrazione conferente formalizzando in tale modo il venir meno di cause di incompatibilità e inconferibilità. Il responsabile del personale e il Segretario comunale, quest’ultimo in qualità di responsabile anticorruzione, avendo acquisito parere negativo dall’ANCI sulla legittimità della nomina, hanno segnalato al Sindaco l’obbligo di procedere alla caducazione del rapporto di lavoro, stante che, almeno due degli incarichi di collaborazione in essere al momento della nomina, fossero idonei a comportare l’inconferibilità dell’incarico disposto, siccome caratterizzati da continuità e stabilità. Il procedimento di dichiarazione di nullità dell’incarico conferito veniva avviato e sospeso in attesa della decisione dell’ANAC sollecitata al riguardo. Il responsabile anticorruzione, dopo aver l’ANAC, con propria deliberazione, confermato le cause di inconferibilità dell’incarico, ha disposto con proprio decreto la nullità del provvedimento sindacale di nomina del professionista e ordinato la caducazione del contratto individuale di lavoro stipulato.

Il responsabile dei servizi tecnici estromesso ha proposto ricorso al giudice amministrativo, evidenziando gli errori commessi con l’atto espulsivo. Nel caso di specie, a suo dire, si sarebbe in presenza di un incarico conferitogli a seguito di selezione pubblica per un posto in dotazione organica vacante, espressamente escluso dal legislatore e, in ogni caso tale incarico non sarebbe dovuto rientrare nel perimetro del divieto imposto, non trattandosi di incarichi prestati a favore di enti privati ma nei confronti di amministrazioni pubbliche.

La decisione del TAR

Il Collegio amministrativo adito, nel confermare la correttezza della procedura seguita dal Comune, ha indicato alcuni principi importanti in tema di inconferibilità. L’ANAC ha, in questa materia, il potere di accertare la nullità dell’incarico, anche se concretamente, difettando di un potere sovraordinato, spetta all’ente locale – in particolare al responsabile anticorruzione - la formalizzazione della nullità dell’incarico e, del conseguente travolgimento, del contratto medio tempore stipulato dal dipendente. Questo potere di annullamento, conferito al responsabile anticorruzione in materia di inconferibilità, è espressione di un potere pubblicistico – in quanto svolto in posizione di terzietà – giustiziabile davanti al giudice amministrativo e non a quello ordinario.

Il Collegio amministrativo, ha quindi precisato come, nel caso di specie, l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale non può che essere estesa anche a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto “… attività professionali, … finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico …” (art.4, co. 1, D. L.vo n. 39/2013). Il divieto, inoltre, si applica anche agli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell’art.110, co. 1, del Tuel. Infatti, ai fini della definizione di “incarico dirigenziale esterno”, occorre far riferimento all’art. 1, comma 2 del citato decreto che estende agli “incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione …” come nel caso di specie.   

20 maggio 2020       

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