Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del dott. Andrea Bufarale
QuesitiVorremo sapere se ci sono variazioni rispetto al fatto che una cittadina con permesso di soggiorno rilasciato per "richiesta asilo", mai stata residente in Italia possa essere iscritta in anagrafe.
Come noto, il c.d. “Decreto Sicurezza” n. 113 del 4 ottobre 2018 e la successiva circolare del Ministero dell’interno n. 15 del 18 ottobre successivo (rinvenibile qui https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-015-servdemo-18-10-2018.pdf) hanno di fatto reso impossibile rendere la dichiarazione di residenza (per iscrizione anagrafica) ai soggetti dimoranti sul territorio nazionale e richiedenti una qualche forma di protezione (asilo, protezione internazionale, ecc). Si ricorda altresì che, tale limitazione non è applicabile né ai titolari di forma di protezione e né a coloro già iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente di qualche comune Italiano alla data di vigenza del citato D.L. 113/2018 (5 ottobre 2018) in quanto la forma letterale della norma prevede l’impossibilità “dell’iscrizione anagrafica” e non già di un trasferimento di residenza che è fattispecie completamente diversa ai sensi del DPR 223/1989.
Prima dell’emanazione del decreto si rammenta che i richiedenti protezione venivano iscritti in anagrafe su impulso del Responsabile della struttura in convivenza anagrafica (art. 5-bis D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142).
Tale premessa era necessaria al fine di illustrare compiutamente la normativa vigente per addivenire ad una soluzione quanto più condivisibile ed aderente al dettato di legge.
Infatti, l’ufficiale d’anagrafe che, tutt’ora riceve una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di un “richiedente asilo” dovrà giustamente applicare la norma di legge e respingerla.
Corre l’obbligo però sottolineare come la normativa introdotta dal D.L. “Sicurezza” è in attesa di pronuncia di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale a seguito, in particolare, di tre sentenze che hanno tracciato un solco a favore di tale categoria di cittadini (Sentenza Tribunale di Firenze 18 marzo 2019, Ordinanza Tribunale di Bologna 2 maggio 2019 e Ordinanza Tribunale di Ancona del 29 luglio 2019 con sollevazione della questione di legittimità costituzionale). In attesa della pronuncia della Corte (che si sta aspettando con ansia da mesi) i tribunali di cui sopra si sono espressi a favore dell’iscrizione anagrafica (obbligando pertanto l’ufficiale d’anagrafe ad adempiere) sulla base dell’assunto “che nella normativa italiana non esistono titoli per l’iscrizione anagrafica e dunque la previsione del D.L. 113/2018 non impedisce l’iscrizione anagrafica perché “il permesso di soggiorno per richiesta asilo – né nessun altro permesso di soggiorno – sono mai stati “titolo” per l’iscrizione anagrafica. Essi costituiscono invece prova del regolare soggiorno, richiesto ai cittadini stranieri”.
Secondo il Tribunale la riforma del D.L. 113/2018 ha inciso sull’automatismo dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza, che se prima erano iscritti su impulso del responsabile della struttura, oggi devono rendere singola dichiarazione di residenza, alla pari di tutti.
19 maggio 2020 Andrea Bufarale
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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