I termini per la conclusione non iniziano a decorrere se la documentazione è completa

Tar Lazio - Roma, Sezione II - Sentenza 2 maggio 2020, n. 4558

Servizi Comunali Cause e liti
di Redazione: Galli Gianluca
20 Maggio 2020

MASSIMA

Il Tar Lazio - Roma, con la sentenza n. 4558 del 2 maggio 2020, ha affermato che in tema di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), i termini per la conclusione del procedimento non iniziano a decorrere, con conseguente inesistenza dell'inerzia provvedimentale, ogni volta che la documentazione allegata all'istanza del privato non corrisponda alle previsioni normative e necessiti, perciò, di essere integrata.

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