Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Ammonizione al revisore se la relazione al rendiconto è incompleta e siano state omesse alcune verifiche
Servizi Comunali Organi di revisioneApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Ammonizione al revisore se la relazione al rendiconto è incompleta e siano state omesse alcune verifiche
Vincenzo Giannotti
Il ruolo del revisore dei conti negli enti locali è di fondamentale importanza, tanto da dedicare il Titolo VII del TUEL alle procedure di nomina dell’organo di revisione e alla definizione delle sue funzioni. Tra queste ultime, assume particolare rilevo la relazione al rendiconto (art.239, co.1), in mancanza della quale il legislatore ha previsto la revoca del suo incarico, al pari del mancato invio del questionario alla Corte dei conti. Per esaltare il suo ruolo di cornice tra ente e Corte dei conti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, di recente, le linee guida sui principi di vigilanza controllo. In presenza di una relazione al rendiconto lacunosa, presentata in due diverse occasioni, la prima in sede di approvazione del rendiconto, troncata di una serie di pagine allegate e, successivamente, integrata delle pagine mancanti, ma in ogni caso priva di alcune parti fondamentali, i giudici contabili lombardi (deliberazione n.68/2020 - file allegato -) hanno stigmatizzato il suo comportamento non conforme alla normativa. A ciò si aggiunge come, in sede di verifica dei conti dell’ente, sia stato anche rilevato un grave errore nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ma non evidenziato dal revisore. Queste inadempienze sono state sufficienti al Collegio contabile per ammonire il revisore del comportamento avuto inviando al tempo stesso una copia della deliberazione al suo Ordine professionale.
La vicenda
A seguito della verifica del conto consuntivo 2017, il magistrato istruttore ha evidenziato un errato calcolo del FCDE da parte dell’ente locale, senza alcun chiarimento o spiegazione dell’organo di revisione. Anzi, rispetto alla versione iniziale della relazione di sole 27 pagine, il Comune ha trasmesso ne ha trasmessa un’altra di 35 pagine. Al fine di verificare il documento in possesso del Consiglio, al momento dell’approvazione del rendiconto, il Segretario comunale ha certificato che la versione era quella ridotta di 27 pagine, ma al tempo stesso ha evidenziato che si era in presenza di un errore materiale di trasmissione.
La decisione del Collegio contabile
Il Collegio contabile ha confermato l’errata applicazione del calcolo nel conto consuntivo del FCDE - riferita ad “accertamenti” e “riscossioni” e non a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui” - con evidente sottostima del fondo crediti. Il revisore, d’altra parte, non solo non ha segnalato o verificato l’irregolarità ma ha fornito una relazione al rendiconto incompleta in tutte e due le versioni. Ricorda il Collegio contabile come il Testo unico degli enti locali attribuisca all’organo di revisione l’obbligo di relazionare sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. In particolare, l’art.240 del Tuel prevede che i “revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.” Tra le cause, inoltre, di revoca del revisore particolare enfasi è stata posta dal legislatore in caso di mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, oltre che nel mancato invio del questionario sul rendiconto alla Corte dei conti. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha, inoltre, elaborato “i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali" nel quale si sottolinea l’attenzione che il revisore debba esercitare nei confronti dell’ente e della Corte dei conti.
Il Collegio contabile ha ritenuto opportuno, oltre a stigmatizzare gli errori e le inadempienze del revisore, inviare copia della deliberazione al suo Ordine professionale e alla Prefettura.
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